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Novità Irpef - Ires
24 Aprile 2014

Imposte sulle plusvalenze da trasferimento della sede all’estero: istituiti i codici tributo per il versamento a rate

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Con la Risoluzione n. 44 del 24 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui redditi, rateizzate, dovute sulle plusvalenze da “exit-tax”.

Nella Risoluzione, è stata ricordata la normativa in materia secondo la quale il trasferimento all’estero della residenza di soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore nominale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, almeno che gli stessi non confluiscano in una stabile organizzazione situata in Italia.

A seguito del trasferimento, quindi, la differenza tra il valore nominale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni che costituiscono l’azienda (la plusvalenza) è tassata in Italia, nella forma, appunto, della “exit-tax”.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato la recente modifica normativa prevista dal Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, che, all’articolo 91, ha introdotto il nuovo comma 2-quater dell’articolo 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Secondo tale nuova disciplina, i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, possono richiedere la sospensione degli effetti suddetti.

E’ stato, inoltre, evidenziato come il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013, nel quale sono state definite le modalità di attuazione della normativa in questione, abbia previsto anche la possibilità di rateizzare le imposte sui redditi dovute sulle suddette plusvalenze, maggiorate degli interessi.

Per consentire tale versamento rateizzato, sono stati istituiti i codici tributo “4049” per l’Irpef, “2026” per l’Ires, “2027” per la maggiorazione Ires in caso di società di comodo, “2028” per l’addizionale Ires nel settore petrolifero e gas, “2030” per l’addizionale Ires degli enti creditizi, finanziari ed assicurativi.

I suddetti codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello di versamento F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno per il quale si effettua il versamento.

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