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Novità Irpef - Ires
15 Giugno 2018

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da neo residenti: istituito il codice tributo

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Con la Risoluzione n. 44 dell’11 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero.

L’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef è prevista esclusivamente per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale da un Paese estero all’Italia e che sono in possesso dei requisiti previsti dall‘articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfetaria di 100.000 Euro per ogni anno di imposta nel quale è valida l’opzione per tale regime. L’importo, inoltre, è ridotto a 25.000 Euro per ciascuno dei familiari del contribuente che ha esercitato l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa anche ai familiari.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità di applicazione delle regole relative all’esercizio, alla modifica ed all’eventuale revoca dell’opzione e relative al versamento dell’imposta sostitutiva. Con la Circolare n. 17 del maggio del 2017, inoltre, sono stati forniti i chiarimenti riguardo alla normativa in materia.

Come precisato nella Risoluzione dell’11 giugno 2018, sia i contribuenti principali che hanno esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva, sia i familiari di tali contribuenti ai quali è stata estesa l’opzione, dovranno provvedere autonomamente al versamento dell’imposta sostitutiva.

Il codice tributo istituito è il codice “NRPP“, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”.

Tale codice tributo deve essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati: nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “codice”, il codice tributo in questione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

Gli altri campi del modello devono rimanere vuoti.

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