string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
19 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia e percepisce pensione estera: ampio l’ambito di applicazione.

Scarica il pdf

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione estera in riferimento ai redditi prodotti all’estero. I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un’istanza di interpello.

L’istanza è stata presentata da un contribuente residente in Germania che intende trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud Italia con meno di 20.000 abitanti. L’istante percepisce una pensione tedesca erogata dalla Cassa Avvocati a seguito del versamento obbligatorio dei contributi per l’attività di avvocato.

L’istante, inoltre, detiene dei conti correnti e depositi bancari in banche estere che producono interessi ed ha la partecipazione del 95 % in una società con sede in Liechtenstein dalla quale percepisce dei dividendi. Detiene, inoltre, dei lingotti d’oro che sono depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti.

Il contribuente istante intende esercitare l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva previsto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di poter ottenere l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista da questo regime opzionale. Inoltre, è richiesto se anche gli altri redditi prodotti all’estero, oltre alla pensione, possano essere soggetti al regime previsto dall’articolo 24-ter del TUIR e quali siano le conseguenze, con riferimento al regime opzionale stesso, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 766 del 9 novembre 2021, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha inserito l’articolo 24-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, così introducendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera. Questo regime è stato in parte modificato nel corso del 2019.

In particolare, questo regime opzionale trova applicazione alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Sud Italia o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti che rientrano nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Esercitando l’opzione per tale regime, si ottiene che siano assoggettati ad imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con un’aliquota pari al 7 % per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.

I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base degli stessi criteri di collegamento indicati all’articolo 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi per individuare i redditi prodotti nel territorio italiano da parte di soggetti non residenti in Italia. Ed un reddito è da considerarsi prodotto in Italia quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri individuati dal legislatore italiano.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato chiaramente che gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri al soggetto che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia o la plusvalenza che lo stesso soggetto realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere sono da considerarsi redditi prodotti all’estero. Sono da considerarsi redditi prodotti all’estero anche le plusvalenze originate da depositi di metalli preziosi.

Riguardo ai dividendi percepiti dal neo residente, si devono considerare redditi prodotti all’estero i redditi di capitale, come le distribuzioni di utili, corrisposti da soggetti non residenti. Questo principio vale anche quando il neo residente esercita l’opzione per il regime previsto dall’articolo 24-ter del TUIR. Nel caso in cui la riscossione dei dividendi non avviene tramite un intermediario residente in Italia, l’imposta sostitutiva trova applicazione all’importo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del TUIR esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero che, pertanto, non devono subire nessun’altra imposta sostitutiva o ritenuta.

E’ stato, inoltre, ricordato che l’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace e che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento della residenza fiscale. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è trasferita la residenza fiscale in Italia ed è efficace da tale periodo d’imposta.

Per accedere a tale regime di imposizione sostitutiva è necessario che i soggetti che esercitano la relativa opzione siano destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Infine, la disciplina in materia prevede che gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti. Tuttavia, gli effetti dell’opzione non cessano nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva venga comunque effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello al quale si riferisce l’omissione.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante, dal periodo d’imposta 2022 e purché ricorrano tutte le condizioni indicate all’articolo 24-ter del TUIR, potrà beneficiare del regime in questione, esercitando la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi del 2023.

Rientreranno nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva gli interessi da conti correnti e depositi bancari detenuti dall’istante presso le banche estere e le eventuali plusvalenze che dovessero derivare dalla cessione dei lingotti d’oro detenuti dallo stesso nelle cassette di sicurezza presso le banche estere, così come i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella società estera.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto