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Novità Irpef - Ires
28 Giugno 2014

Il Decreto Irpef diviene legge: bonus di 80 Euro in busta paga, maggiore tassazione delle rendite finanziarie, rinvio della prima rata della Tasi e altre misure fiscali

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, la Legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (cosiddetto “Decreto Irpef”), contenente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Si ricorda che il Decreto Legge, oggi definitivamente in vigore, prevede il bonus di 80 Euro mensili nella busta paga dei lavoratori dipendenti e la riduzione delle aliquote Irap.

Nella versione definitiva dell’articolo 1 si fa riferimento, inoltre, ad un intervento normativo strutturale, da attuare con la Legge di Stabilità per il 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi di natura finanziaria, l’articolo 3 del Decreto Legge prevede che, dal 1° luglio 2014, sia innalzata al 26 % l’aliquota dell’imposta. L’aumento della tassazione non riguarda i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, i titoli di risparmio per l’economia meridionale.

All’articolo 4, comma 11, è prevista una parziale modifica della normativa contenuta nella Legge di Stabilità per il 2014 riguardo alla rivalutazione dei beni d’impresa. L’imposta sostitutiva deve essere versata a tale fine nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi. La prima rata deve essere versata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta e la terza rata entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta. Gli importi da versare, infine, potranno essere compensati.

Il comma successivo (articolo 4, comma 12) prevede, in riferimento alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, che il versamento della relativa imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2013, nella misura del 26 % del valore nominale delle quote alla data del 31 dicembre 2013, al netto del valore fiscalmente riconosciuto.

Il comma 12-quater dell’articolo 4 del Decreto Legge stabilisce ora che, per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate alla data del 31 maggio 2014. In caso di mancata pubblicazione di tali delibere comunali, il versamento della prima rata della Tasi dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni riguardanti le aliquote e le detrazioni e dei regolamenti della Tasi, pubblicati alla data del 18 settembre 2014. Nel caso in cui neanche entro tale data siano state pubblicate le delibere, il versamento della Tasi dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base dell’1 per mille.

Inoltre, è stato precisato, sempre in riferimento al versamento della Tasi, che qualora non venga pubblicata la delibera comunale o in essa non sia indicata la percentuale del tributo a carico del conduttore e quella a carico del proprietario dell’immobile, la Tasi sarà dovuta dal conduttore nella percentuale del 10 % dell’importo complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

L’articolo 11 del Decreto Legge prevede una riduzione delle remunerazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle riscossioni effettuate tramite modello F24 dalle banche e dagli altri operatori. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati tramite modello F24 dovranno avvenire esclusivamente on line nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale sia di importo pari a zero o sia positivo o nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 Euro.

L’articolo 11-bis del Decreto Legge prevede, inoltre, che i contribuenti che siano decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti fiscali, entro il 22 giugno 2013, possano richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili. La richiesta del nuovo piano di rateazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. Il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

All’articolo 25 del Decreto Legge, è prevista l’anticipazione al 31 marzo 2015 della data a partire dalla quale sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.

Infine, l’articolo 40 del Decreto Legge amplia la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria. Prima era possibile effettuare tale compensazione solo per le cartelle di pagamento notificate sino alla data del 31 dicembre 2012. Ora la data di riferimento è quella del 30 settembre 2013.

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