E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto crescita 2019”) recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. La Legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019.
Il “Decreto crescita” prevede una serie di novità in ambito fiscale.
In particolare, qui evidenziamo:
- LA CONFERMA DEL SUPER AMMORTAMENTO (articolo 1 del Decreto Legge n. 34/2019). E’ stata confermata la misura del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020, purché entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto. Ricordiamo che il super ammortamento comporta una maggiorazione del 30 % del costo di acquisto dei beni con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione del costo non si applica alla parte degli investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di Euro.
- LA REVISIONE DELLA MINI-IRES (articolo 2 del Decreto Legge n. 34/2019). Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, al reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti soggetti ad Ires è applicata l’aliquota Ires ridotta di quattro punti percentuali (20 %), fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle degli utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota Ires è, invece, ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali (22,5 %), di 2,5 punti percentuali (21,5 %), di 3 punti percentuali (21 %) e di 3,5 punti percentuali (20,5 %).
- L’INCREMENTO DELLA DEDUCIBILITA’ DELL’IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI (articolo 3 del Decreto Legge n. 34/2019). Il “Decreto crescita” prevede l’integrale deducibilità dell’Imu ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni a partire dal 2023. La deduzione in questione si applica, invece, nella misura del 50 % per il 2019, nella misura del 60 % per il 2020 e per il 2021 e nella misura del 70 % per il 2022.
- LE NOVITA’ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA (articolo 3-bis del Decreto Legge n. 34/2019). E’ stato soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga del regime della “cedolare secca”. In precedenza, era previsto che, qualora non venisse presentata la comunicazione riguardo alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, trovasse applicazione la sanzione nella misura fissa di 100 Euro o di 50 Euro se la comunicazione era presentata con un ritardo non superiore ai trenta giorni.
- LA DETASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI (articolo 3-quinquies del Decreto Legge n. 34/2019). La mancata percezione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo da parte dei locatori potrà essere provata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, senza che si debba attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La novità riguarda i contratti di locazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Per i contratti di locazione stipulati prima di tale data, resta fermo, per le imposte versate sui canoni di locazione scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel corso del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, il riconoscimento di un credito di pari importo.