L’Agenzia fornisce ulteriori dettagli, in particolare, sulle modalità di esercizio delle attività per le fondazioni bancarie e sul concetto di “gratuità” per gli enti religiosi. Per le Fondazioni di origine bancaria (Fob), il requisito fondamentale per poter usufruire della riduzione Ires al 50%. È dimostrare l’effettuazione diretta ed esclusiva di attività di promozione sociale e culturale.
In breve, l’ente deve dimostrare di svolgere personalmente le attività meritorie, escludendo qualsiasi esercizio indiretto dell’attività no profit. Il requisito essenziale della gratuità, necessario per beneficiare dell’agevolazione fiscale, non è compromesso dai contributi ricevuti durante l’esercizio dell’attività istituzionale.
Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 35 del 28 dicembre delle Entrate, prendendo in considerazione anche le domande formulate sull’argomento. L’Agenzia torna a esaminare l’entità e l’applicabilità della misura che ha introdotto una Ires più leggera per alcune categorie di soggetti. In sintesi gli enti non commerciali (articolo 6, Dpr n. 601/1973), completando il quadro delineato da un precedente documento di prassi che aveva fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni favorevoli (circolare n. 15/2022).
Fob, vantaggi solo per attività espletate direttamente
Il primo aspetto affrontato dalla circolare odierna riguarda l’attività no-profit svolta in modo indiretto dalle Fondazioni di origine bancaria. Oppure mediante erogazione in beneficenza delle somme risparmiate dall’Ires, a causa di dubbi interpretativi sorti. Viene ribadito quanto già spiegato con la circolare n. 15/2022, ossia che tali attività, per rientrare nella misura favorevole, devono essere le uniche svolte dall’ente in modo diretto ed esclusivo.
I contributi degli istituti di culto che non ledono la “gratuità” Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la citata circolare n. 15/2022 aveva chiarito che la riduzione Ires può essere applicata ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare. Purché siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto. Considerando che il requisito fondamentale per il beneficio era l’elemento della “gratuità”, la circolare odierna ritorna su questo aspetto. I chiarimenti sulla gratuità sono necessari a causa di attività in cui l’ente ecclesiastico potrebbe ricevere contributi o rimborsi spese (ad esempio, quote per la formazione dei religiosi o quote per l’iscrizione al catechismo). L’Agenzia chiarisce che tali contributi, ricevuti nell’esercizio dell’attività istituzionale, non compromettono il requisito della gratuità. Altre precisazioni sintetizzate di seguito riguardano la gestione statico-conservativa del patrimonio immobiliare e l’utilizzo parziale nell’attività istituzionale dell’ente dei proventi derivanti dalla locazione o dalla vendita, che hanno goduto della riduzione fiscale.
Gestione del patrimonio immobiliare
La riduzione Ires può essere applicata ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare a condizione che siano destinati all’attività istituzionale e che non si configuri un’attività d’impresa. L’Agenzia chiarisce che la presenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa deve essere valutata in base a circostanze di fatto, considerando l’insieme degli elementi. Una gestione commerciale potrebbe verificarsi, ad esempio, quando l’ente ha una pluralità di immobili che concede in locazione per brevi periodi, pubblicizzando gli annunci anche tramite portali telematici, fornendo inoltre una serie di servizi che evidenzino un sistema complesso. Al contrario, la semplice riscossione di canoni, anche se relativa a un numero consistente di unità, non implica di per sé lo svolgimento di un’attività commerciale. In sostanza, è necessario valutare la possibile gestione imprenditoriale basandosi su una serie di elementi e non considerando un singolo fattore.
Parte della locazione nell’attività istituzionale I proventi, per beneficiare della riduzione Ires, devono essere effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente, come ribadito anche dalla circolare n. 15/2022. L’Agenzia chiarisce che tale impiego non deve necessariamente avvenire integralmente e nel medesimo periodo d’imposta. Quindi, l’eventuale utilizzo parziale dei proventi conseguiti non comporta la decadenza dall’agevolazione per l’ente religioso, purché venga dimostrato l’utilizzo di tali risorse per fini istituzionali, anche se distribuito in più annualità.
Attività marginali e gratuità per gli enti religiosi
Come già spiegato dalla circolare n. 15/2022, la riduzione Ires si applica anche ai redditi derivanti da attività diverse da quelle di religione o di culto, come quelle commerciali, a condizione che siano esercitate in modo marginale e in rapporto strumentale con i fini religiosi istituzionali. La circolare chiarisce che tale connessione sussiste quando l’attività diversa è strettamente legata all’attività istituzionale. A titolo di esempio, possono beneficiare dell’agevolazione Ires i proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio, situati all’interno della struttura dell’ente religioso, privi di accesso diretto dalla strada, con finalità di aggregazione sociale in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana.
Agevolati anche gli Istituti per il sostentamento del clero Un’altra importante precisazione riguarda gli Istituti per il sostentamento del clero (Isc), per i quali erano attese pronunce della Corte di Cassazione, emesse nel 2023. Si tratta di enti che gestiscono istituzionalmente il patrimonio immobiliare per reperire risorse destinate al mantenimento del clero, avendo quindi una posizione particolare rispetto alla generalità degli enti ecclesiastici, data la loro specifica finalità istituzionale. In sintesi, l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione Ires sui proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare si applica anche a tali istituti, a condizione che manchi il carattere imprenditoriale e che le risorse siano impiegate nell’attività istituzionale. In questo senso, si fa riferimento alle numerose e recenti pronunce dei giudici di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1164/2023, ordinanza n. 9409/2023, n. 9394/2023 e n. 10400/2023). Altri argomenti trattati nella circolare includono la detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 1, commi da 44 a 47, legge n. 178/2020) e la possibilità di cumulare la riduzione Ires con la detassazione degli utili.