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21 Novembre 2025
7 Minuti di lettura

Global Minimum Tax in Italia: definiti i nuovi adempimenti

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Introduzione e contesto normativo

Con la pubblicazione del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 novembre 2025, l’Italia compie un nuovo passo nell’attuazione della Global Minimum Tax, recepita tramite la direttiva Ue e il Dlgs n. 209/2023.
Il provvedimento definisce:

  • le modalità operative per la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa alle imposte minime;
  • le regole per il versamento dell’imposta integrativa, suppletiva e nazionale, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione fiscale rappresenta lo strumento attraverso il quale le imprese tenute sono chiamate a dichiarare e versare le imposte previste nell’ambito della GloBE (Pillar Two), e si distingue dalla Comunicazione Rilevante prevista dall’articolo 51 del Dlgs n. 209/2023, finalizzata invece ai controlli e al calcolo dell’imposizione integrativa.

Leggi anche: Notifica Global Minimum Tax

Le tre imposte della Global Minimum Tax

Il meccanismo italiano ricalca l’impostazione OCSE, articolandosi su tre diverse tipologie di imposta.

1. Imposta minima integrativa – Income Inclusion Rule (IIR)

È dovuta dalla controllante capogruppo italiana, oppure da partecipanti intermedie o parzialmente possedute.
Segue un approccio top-down: il prelievo avviene in via prioritaria al livello più alto della catena di controllo.

2. Imposta minima suppletiva – Undertaxed Profit Rule (UTPR)

Si applica quando la IIR non è stata applicata in tutto o in parte in altri Paesi del gruppo.
Funziona come meccanismo di salvaguardia, per assicurare che l’imposta integrativa residua venga comunque prelevata.

3. Imposta minima nazionale – Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT)

È il prelievo domestico italiano.
Consente allo Stato di applicare direttamente l’imposta integrativa sulle proprie entità a bassa imposizione, evitando che altri Paesi applichino la IIR o la UTPR.

Soggetti obbligati e ambito di applicazione

Esercizi interessati

L’obbligo dichiarativo scatta per gli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2023 (compreso) in poi, purché il gruppo sia soggetto all’imposizione integrativa secondo i criteri dell’art. 10 Dlgs 209/2023.

Soggetti responsabili della dichiarazione

La responsabilità dipende dalla tipologia di imposta:

  • IIR → controllante capogruppo italiana o, in sua assenza, partecipante intermedia o parzialmente posseduta.
  • UTPR → entità italiana designata dal gruppo come soggetto incaricato.
  • QDMTT → ciascuna entità italiana del gruppo, salvo designazione di un unico soggetto responsabile.

La dichiarazione deve essere presentata anche se l’imposta dovuta è pari a zero, in modo continuativo.

Entità escluse

Le entità escluse ai sensi dell’art. 11 Dlgs 209/2023 non devono dichiarare, salvo opzione espressa per l’inclusione.

Contenuto della dichiarazione fiscale sulla Global Minimum Tax

Sezioni della dichiarazione

Il modello dichiarativo, unico per tutte le categorie di imposta, comprende:

  1. Sezione generale
    • dati del dichiarante
    • informazioni sul gruppo
    • eventuali regimi di esclusione o semplificazione adottati
  2. Prospetti specifici per IIR, UTPR e QDMTT
    • da compilare anche con importo pari a zero
    • indicazione delle entità coobbligate e della ripartizione dell’onere fiscale

Tutti gli importi devono essere espressi in euro, utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.

Normativa di riferimento

La compilazione è guidata:

  • dalle disposizioni del Dlgs 209/2023, in coerenza con le Model Rules OCSE;
  • dagli articoli 1, 2 e 3 del DPR 322/1998, per quanto compatibili.

È prevista la possibilità di integrare la dichiarazione (art. 2, comma 8 del DPR 322/1998) anche al di fuori dei casi disciplinati dagli artt. 32 e 36 del Dlgs 209/2023.

Termini e modalità di presentazione

Scadenze per l’invio

  • Termine ordinario: entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  • Esercizio transitorio: primo periodo di applicazione → entro 18 mesi.
  • La prima scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Obbligo di conservazione documentale

I soggetti tenuti devono conservare tutta la documentazione contabile ed extracontabile utilizzata per la dichiarazione fino ai termini previsti dall’art. 43 DPR 600/1973.

Modalità di versamento delle imposte

Le imposte si versano in due rate:

  1. Acconto del 90% → entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio
    Es.: esercizio 2024 → versamento entro 1° dicembre 2025.
  2. Saldo del 10% → entro un mese dal termine di presentazione della dichiarazione
    Es.: esercizio 2024 → saldo entro 31 luglio 2026.

La risoluzione 63/E del 10 novembre 2025 ha istituito i relativi codici tributo per il modello F24.

Eccedenze di versamento

  • utilizzabili solo in compensazione verticale per le stesse imposte negli esercizi successivi;
  • oppure rimborsabili;
  • non ammessa la compensazione orizzontale.

Sanzioni e responsabilità solidale

Regime sanzionatorio

Si applicano le sanzioni previste dal Dlgs 471/1997 e dal Dlgs 472/1997.

Regime transitorio

Per i primi tre esercizi di applicazione, le sanzioni non vengono irrogate salvo dolo o colpa grave.

Responsabilità solidale

Le entità del gruppo a favore delle quali il soggetto dichiarante opera sono responsabili solidalmente per imposte, interessi e sanzioni.

Prossimi passi

Il decreto rinvia a un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approverà:

  • il modello ufficiale della dichiarazione globale,
  • le istruzioni di compilazione,
  • le regole tecniche di trasmissione telematica.
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