Il modello per la notifica della Global minimum tax, che dovrà essere approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è destinato alle imprese che non trasmettono autonomamente la “comunicazione rilevante”.
Con il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito al “modello di notifica”. Questo strumento permette alle imprese italiane e alle entità apolidi costituite secondo la normativa nazionale, soggette alla Global Minimum Tax (GMT), di informare il Fisco della decisione di delegare un’altra società del gruppo alla presentazione della “comunicazione rilevante” in loro nome.
Il decreto, attualmente in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è il sesto provvedimento attuativo relativo alla Global Minimum Tax. È stato emanato in conformità all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2023, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di disciplinare l’applicazione delle regole previste dal Commentario OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022, e dalle relative linee guida.
Obblighi informativi e modello di notifica della global minimum tax
In linea con il quadro normativo internazionale ed europeo, il decreto stabilisce le modalità di utilizzo del “modello di notifica” (articolo 51, comma 4, del Dlgs n. 209/2023).
Tale modello è obbligatorio per le imprese con sede in Italia e per le entità apolidi costituite secondo la normativa nazionale, che rientrano nel campo di applicazione della Global Minimum Tax. Qualora queste imprese decidano di non inviare autonomamente la “comunicazione rilevante”, possono delegare un’altra impresa del gruppo affinché la trasmetta per loro conto.
La “comunicazione rilevante” (GloBE Information Return, GIR, secondo la terminologia OCSE) rappresenta l’adempimento dichiarativo principale nell’ambito della GMT. Essa contiene i dati identificativi delle imprese, le informazioni sulla struttura societaria del gruppo e tutti gli elementi necessari per calcolare l’imposizione integrativa. È distinta dalla “dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa” (articolo 53), che riguarda invece il versamento delle imposte dovute.
In generale, ogni impresa operante in Italia e soggetta alle regole GloBE deve presentare direttamente la “comunicazione rilevante”. Tuttavia, può designare un’altra impresa del gruppo – locale o estera – per adempiere a questo obbligo.
La designazione va notificata all’Agenzia delle Entrate mediante il “modello di notifica” definito dal decreto. Se una società italiana viene incaricata di presentare la comunicazione anche per altre imprese del gruppo, dovrà dichiararlo all’interno del modello.
Modalità di presentazione: local filing e central filing
Il decreto distingue due modalità di trasmissione della “comunicazione rilevante”:
- Local filing (articolo 51, comma 2, Dlgs n. 209/2023): un gruppo multinazionale senza accordi di scambio automatico di informazioni può designare un’impresa locale (ad esempio ACo) affinché trasmetta la comunicazione anche per altre entità del gruppo presenti in Italia.
- Central filing (articolo 51, comma 3, Dlgs n. 209/2023): se la capogruppo è in un Paese con un accordo qualificato di scambio automatico, può inviare la comunicazione per tutte le imprese italiane del gruppo. In tal caso, l’amministrazione fiscale estera trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate tramite il meccanismo di scambio automatico.
Nel caso di gruppi nazionali (con tutte le imprese localizzate in Italia e ricavi pari ad almeno 750 milioni di euro), la capogruppo può essere incaricata di presentare sia la comunicazione rilevante sia il modello di notifica.
Finalità e struttura del modello di notifica
Il modello di notifica serve a individuare l’impresa responsabile della trasmissione della “comunicazione rilevante”, sia nel caso di local filing sia quando la comunicazione è trasmessa dalla capogruppo estera tramite lo scambio automatico di informazioni.
La proposta di direttiva DAC9 del 28 ottobre 2024 introduce nuove disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni tra Stati membri dell’UE. Se un Paese riceve una notifica che indica che la comunicazione rilevante sarà trasmessa da una società estera, ma tale trasmissione non avviene nei tempi previsti, l’amministrazione fiscale nazionale deve informare l’autorità fiscale dello Stato di residenza della società designata, richiedendo chiarimenti.
Gli articoli da 4 a 11 del decreto delineano le informazioni richieste nel modello di notifica. In particolare:
- Articolo 4: elenca i dati che devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
- Articolo 5: specifica le informazioni sulla capogruppo, come il nome risultante dal bilancio consolidato.
- Articolo 6: richiede il codice fiscale dei soggetti che effettuano la designazione.
- Articolo 8: prevede l’indicazione dell’identità, del Paese di localizzazione e dell’indirizzo della capogruppo.
- Articolo 9 e 10: trattano le informazioni sulle imprese designate, sia locali che estere.
- Articolo 11: disciplina il periodo di riferimento del modello di notifica.
Se un gruppo designa un’unica impresa locale per inviare il modello di notifica per conto di più società, dovrà essere specificato quale soggetto svolgerà tale ruolo. Se una società decide di non aderire alla designazione, dovrà presentare il modello autonomamente.
Tempistiche e sanzioni
Il modello di notifica va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante. Per il primo esercizio di applicazione, è prevista una proroga di tre mesi (ad esempio, per l’esercizio 2024, il termine sarà il 30 giugno 2026).
Per semplificare gli adempimenti amministrativi, il modello di notifica deve essere inviato una sola volta. Solo in caso di revoche o modifiche sarà necessario presentare un nuovo modello.
Sul piano sanzionatorio (articolo 13, comma 2), sono previste multe per omessa, tardiva o errata notifica:
- 100.000 euro per omissioni o ritardi superiori a tre mesi.
- Da 10.000 a 50.000 euro per ritardi inferiori a tre mesi o per dati incompleti/non veritieri.
- Tetto massimo di 1 milione di euro per l’intero gruppo in Italia, con riduzione del 50% nei primi tre anni.
È possibile correggere eventuali errori presentando un modello di notifica rettificativo entro i termini previsti, evitando così sanzioni.
Infine, l’articolo 14 prevede che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà il modello di notifica e le modalità di trasmissione. Il provvedimento sarà adottato entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, disciplinando anche l’uso dei servizi telematici Entratel o Fisconline.