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26 Maggio 2017

Fusione di società: le regole in caso di fusione “inversa”

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Nella Risoluzione n. 62 del 24 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha fornito alcune indicazioni riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante da un’operazione di fusione cosiddetta “inversa”.

L’operazione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, una società controllante (a sua volta controllata da altra società) che è stata fusa nella società controllata. Tutte le azioni della società incorporata/controllante sono state annullate e tutte le azioni della società incorporante/controllata sono state assegnate alla società che controllava l’incorporata. L’operazione descritta si è realizzata nella forma della fusione semplificata in quanto la società incorporata/controllante era l’unica socia della società incorporante/controllata.

Entrambe le società coinvolte nell’operazione hanno applicato i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. L’istante ha precisato, e l’Agenzia delle Entrate ha confermato, che la fusione è intervenuta nell’ambito di un’aggregazione sociale che ha costituito una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese del medesimo gruppo economico, senza alcuno scambio con economie terze.

Sotto il profilo giuridico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il patrimonio netto che si mantiene dopo un’operazione di fusione è sempre quello della società che sopravvive alla fusione, ossia quello della società incorporante. Quindi, anche successivamente ad un’operazione di fusione “inversa”, il patrimonio netto che continua ad esistere è quello della società incorporante/controllata.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, inoltre, che la disciplina fiscale non differenzia l’ipotesi della fusione diretta da quella della fusione inversa. Anche nel caso in cui l’operazione di fusione abbia le caratteristiche della fusione “inversa”, infatti, deve trovare applicazione il comma 5 dell’articolo 172 del TUIR nella sua formulazione giuridico formale.

Tale disposizione prevede che le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito dell’incorporante se e nella misura in cui non sono state ricostruite nel suo bilancio utilizzando l’eventuale avanzo di fusione.

Con riferimento al caso specifico, dal momento che la società incorporata non ha iscritto in bilancio nessuna riserva in sospensione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che nessun obbligo fiscale deve gravare sulla società incorporante risultante dall’operazione di fusione, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che aveva il patrimonio netto prima della fusione.

Riguardo alla riserva da “differenza da fusione”, rilevata come incremento del patrimonio netto della società incorporante che residua dopo l’annullamento delle azioni delle quali era titolare, deve trovare applicazione l’articolo 172, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che regola la natura da attribuire all’avanzo da fusione ed all’aumento di capitale della società incorporante. In base a tale disposizione, alla riserva da “differenza da fusione” deve essere attribuita, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve dalla società incorporata.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, qualora, a seguito della fusione inversa, la società incorporante mantenesse contabilmente la riserva in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa (in base a quanto previsto dalla Legge n. 266 del 2005), presente nel suo patrimonio netto prima della fusione, non si determinerebbe alcun presupposto impositivo per la tassazione della stessa.

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