Con la Risoluzione n. 74 del 29 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo alla deducibilità delle erogazioni liberali.
In particolare, l’istante è una banca che effettua annualmente erogazioni liberali nei confronti di una fondazione, della quale la stessa banca è socio fondatore. La fondazione è regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche, non ha scopo di lucro ed opera sia a livello nazionale, che internazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, richiamato l’articolo 100, comma 2, lett. a), del TUIR che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 % del reddito d’impresa dichiarato.
Le erogazioni liberali, pertanto, non sono deducibili qualora il beneficiario eserciti un’attività lucrativa.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, altresì, precisato che il soggetto beneficiario delle erogazioni liberali può porre in essere delle attività qualificabili, sotto il profilo fiscale, come commerciali, purché si tratti di attività svolte in attuazione delle finalità predette e con modalità e finalità non lucrative.
L’assenza del fine di lucro deve risultare da un’espressa previsione statutaria e deve realizzarsi nella concreta attività svolta, anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili, che non possono essere ripartiti, alle medesime finalità sociali perseguite dall’ente.
Nel caso di specie, la fondazione destinataria delle erogazioni liberali si occupa a sua volta di erogare delle somme in favore di soggetti che svolgono le attività che sono tutelate dalla disposizione predetta.
La fondazione, più in particolare, interviene a sostegno di progetti in settori riconducibili tra quelli previsti dall’articolo 100, comma 2, lett. a), del TUIR, sia pur realizzati da soggetti terzi. Ciò non esclude l’applicabilità della disposizione relativa alla deducibilità delle erogazioni liberali, purché i soggetti terzi abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lett. a), del TUIR (personalità giuridica, finalità non lucrative e perseguimento esclusivo delle finalità individuate nella disposizione) e purché i soggetti terzi realizzino direttamente i progetti. Non è consentito, infatti, che vi siano erogazioni a catena con molteplici passaggi di denaro da un ente all’altro.
La donazione deve essere tracciabile, nelle diverse fasi, attraverso strumenti bancari e postali nei quali sia evidenziata la particolare causale del versamento. Inoltre, i progetti che vengono realizzati dai soggetti terzi destinatari delle somme erogate dalla fondazione devono essere già definiti prima dell’effettuazione dell’erogazione da parte dell’istante alla fondazione.