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5 Marzo 2021

Erogazioni liberali dei dipendenti per contrasto all’emergenza Coronavirus: sì alla detrazione direttamente in sede di conguaglio

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alla detrazione d’imposta prevista in caso di erogazioni liberali finalizzate a sostenere le misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus.

A presentare l’istanza di interpello è un’Università che ha lanciato due campagne di raccolta fondi tra il personale docente e tecnico-amministrativo per le quali è prevista una trattenuta sullo stipendio.

La prima raccolta riguarda una serie di studi sul Coronavirus per i quali sarà coinvolto personale universitario che opera in una struttura in prima linea per affrontare il virus e con cui l’Università istante sviluppa da tempo importanti collaborazioni. La trattenuta per tale raccolta fondi è stata effettuata sugli stipendi del mese di luglio del 2020 con la specifica che l’erogazione liberale è avvenuta per finanziare il progetto di ricerca per contrastare il Coronavirus.

La seconda raccolta fondi, invece, è finalizzata a garantire l’accesso all’istruzione superiore agli studenti che rischiano di non potersi immatricolare o di dover interrompere gli studi a causa delle difficoltà economiche in cui verranno a trovarsi le loro famiglie a seguito dell’emergenza Coronavirus. Per tale raccolta, la trattenuta è stata effettuata sugli stipendi del mese di agosto del 2020 per le erogazioni liberali che sono state perfezionate nei mesi di giugno e luglio del 2020 e sugli stipendi del mese di ottobre 2020 per le erogazioni liberali perfezionate nei mesi di agosto e settembre del 2020. L’erogazione liberale è effettuata con la causale: “L’Università non si ferma – Io non rinuncio allo studio”.

I dipendenti hanno espresso la loro intenzione di partecipare alle raccolte fondi e di donare una parte del loro stipendio tramite il portale web dell’Università al quale occorre accedere con matricola e password personali.

Il quesito sottoposto dall’Università istante all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, la detrazione d’imposta del 30 % prevista per le erogazioni liberali in favore delle misure di contrasto della diffusione del Coronavirus dal Decreto “Cura Italia”.

Nella Risposta n. 138 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto “Cura Italia” ha introdotto degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto della diffusione del Coronavirus. In particolare, è previsto che, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, delle fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 % per un importo non superiore a 30.000 Euro.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’Università istante ha promosso due campagne di raccolta fondi tra il personale dipendente della struttura, docente e tecnico-amministrativo.

In entrambe le raccolte di fondi, le erogazioni liberali dei dipendenti sono effettuate a seguito di autorizzazione, rivolta direttamente al datore di lavoro, ad operare le relative trattenute sullo stipendio. L’autorizzazione viene rilasciata sul portale web dell’Università al quale bisogna accedere mediante accreditamento con matricola e password personali, come già detto.

Dall’altra parte, il datore di lavoro evidenzia sul cedolino dello stipendio del proprio dipendente relativo al mese in cui è effettuata la trattenuta che l’erogazione liberale è destinata al progetto specifico indicato dal dipendente stesso.

La prima condizione che deve essere rispettata affinché il datore di lavoro possa riconoscere la detrazione del 30 % per queste erogazioni liberali effettuate dai dipendenti è che vi siano tutti i requisiti che la normativa in materia prescrive ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 23, comma 3) secondo la quale i datori di lavoro devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione di tale rapporto, il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato delle trattenute e per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Quindi, è prevista la possibilità per il sostituto d’imposta/datore di lavoro di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al proprio dipendente a fronte di oneri dal dipendente stesso sostenuti per il tramite del datore di lavoro, ossia tramite una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa. Si tratta di una possibilità riconosciuta comunque limitatamente alle detrazioni spettanti al lavoratore in virtù degli articoli 12, 13 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ora, con riferimento al caso specifico, la detrazione per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus è prevista da una disposizione speciale del Decreto “Cura Italia” (l’articolo 66) nella quale non vi è alcun riferimento all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, né vi è alcuna previsione della possibilità per il datore di lavoro di riconoscere direttamente la detrazione fiscale in sede di conguaglio, nel caso di erogazioni liberali effettuate per il tramite del datore di lavoro stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche rilevato che, anche nel caso in esame, i dipendenti effettuano le erogazioni liberali in denaro sostenendo il relativo onere tramite il datore di lavoro. Quest’ultimo, una volta che è stato espressamente autorizzato in tal senso secondo le modalità suddette, procede a operare la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore dipendente e si propone, nell’ambito dei suoi poteri ordinari connessi all’erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, di riconoscere la detrazione spettante per le liberalità effettuate, in sede di conguaglio, realizzandosi così una semplificazione degli adempimenti a carico dei dipendenti e una situazione nella quale è assicurata la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione liberale al dipendente e la finalità specifica dell’erogazione stessa.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato le Risoluzioni del 2008 e del 2009 nelle quali sono state indicate le condizioni che consentono al datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione fiscale del 19 % dell’importo trattenuto al dipendente e versato per suo conto alla Onlus destinataria dell’erogazione liberale. Le indicazioni fornite in tali Risoluzioni sono state rispettate nel caso esposto nell’istanza di interpello.

Infatti, in entrambe le tipologie di erogazioni liberali, i dipendenti hanno espresso la loro volontà di donare una quota dello stipendio tramite il portale web dell’Università e le trattenute effettuate sugli stipendi sono state indicate con una specifica causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta fondi. Inoltre, il cedolino dello stipendio costituisce il documento nel quale è attestato il sostenimento dell’onere da parte del lavoratore dipendente.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della finalità di semplificazione degli adempimenti che è possibile ritrovare nel caso specifico e che è alla base anche della disposizione normativa del D.P.R. n. 600 del 1973 e tenendo conto che sono state rispettate le modalità di effettuazione e documentazione dell’onere a carico del dipendente, ha affermato che l’Università istante, nella sua qualità di datore di lavoro/sostituto d’imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30 %, prevista dal Decreto “Cura Italia”, sull’importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus.

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