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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
12 Gennaio 2024
4 Minuti di lettura

Esenzione Ires per enti filantropici non commerciali

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Gli enti filantropici operanti nel terzo settore hanno visto confermate, attraverso la risoluzione n. 75 del 21 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate, specifiche disposizioni fiscali. Queste riguardano l’esenzione dall’Imposta sul Reddito delle Società (Ires) per i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, a condizione che tale gestione non assuma forma di impresa.

L’attività filantropica, consistente nella concessione di denaro, beni e servizi di investimento a sostegno di individui svantaggiati o di iniziative di interesse generale, è considerata non commerciale ai fini fiscali. Inoltre, i proventi derivanti dalla gestione di immobili, fondamentali per il sostentamento degli enti filantropici, godono di esenzione fiscale, a patto che non siano integrati in contesti produttivi.

Risoluzione dell’Agenzia per gli enti filantropici

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate stabilisce in maniera dettagliata che l’applicazione dell’articolo 84, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) è possibile per i redditi provenienti dal patrimonio immobiliare degli enti filantropici. Questo riguarda anche immobili ricevuti per lasciti e donazioni, gestiti attraverso strutture dedicate che supportano l’ente stesso e generano redditi destinati a finalità filantropiche, nel rispetto dei limiti di reinvestimento effettivo.

L’Agenzia sottolinea che attività come i prestiti infruttiferi, erogati gratuitamente con sola restituzione del capitale, rientrano nella non commercialità. Tuttavia, il microcredito non è contemplato dal Codice del Terzo Settore e quindi non rientra in questa categoria.

Approfondimenti dell’Agenzia

Per qualificare l’attività degli enti filantropici come “non commerciale”, l’Agenzia considera fondamentale l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a categorie svantaggiate o a iniziative di interesse generale, senza richiedere controprestazioni o corrispettivi da parte dei beneficiari.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, l’Agenzia richiama le disposizioni dell’articolo 84 del Codice del Terzo Settore, estese agli enti filantropici attraverso il comma 2-bis, che conferisce l’esenzione dall’Ires per i redditi generati dagli immobili. Tale esenzione è applicabile nel periodo transitorio, garantendo agli enti filantropici la stessa agevolazione prevista per le organizzazioni di volontariato.

In conclusione, l’esenzione fiscale si applica ai redditi ottenuti dagli enti filantropici dalla gestione del patrimonio immobiliare, compresa la locazione, a condizione che questi immobili siano posseduti esclusivamente per trarne redditi fondiari, destinati alle finalità istituzionali dell’ente, e che non vi sia un’attività organizzata in forma di impresa nella gestione degli stessi.

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