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15 Gennaio 2021

Emergenza Coronavirus come causa di forza maggiore: detraibili ugualmente gli interessi sul mutuo

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Con il nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a due diverse istanze di interpello riguardanti la detraibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari.

Nel primo caso, l’istante ha acquistato nel 2018 un immobile da adibire ad abitazione principale dopo alcuni lavori edilizi. La sua intenzione è quella di fruire della detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione. La questione si pone in quanto la normativa in materia prevede che la detrazione spetti dalla data in cui l’abitazione è utilizzata come dimora abituale e, comunque, entro due anni dall’acquisto, se l’immobile acquistato deve essere oggetto di interventi di ristrutturazione.

Nel caso specifico, l’emergenza Coronavirus ha determinato l’interruzione e poi il rallentamento dei lavori di ristrutturazione necessari per permettere al contribuente istante di fissare nell’immobile acquistato la sua dimora abituale. Secondo l’istante, si tratterebbe di una causa di forza maggiore e, quindi, potrebbe usufruire ugualmente della detrazione in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 6 del 5 gennaio 2021, ha ricordato che già in precedenza, in una Circolare del 2017, aveva chiarito, riguardo agli immobili oggetto di ristrutturazione, che qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’immobile entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che avrebbe dovuto rilasciare le necessarie abilitazioni amministrative e, invece, non aveva provveduto per tempo, sarebbe stato comunque possibile usufruire della detrazione d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso specifico, non vi è stato ritardo nel rilascio dell’abilitazione amministrativa comunale, ma si è verificata comunque una causa di forza maggiore rappresentata dall’emergenza sanitaria che consente ugualmente, come nel caso rappresentato nella precedente Circolare, di beneficiare della detrazione fiscale.

La causa di forza maggiore ricorre, infatti, quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e che non può essere evitato. Si tratta, quindi, di un ostacolo all’adempimento all’obbligazione che si caratterizza per la non imputabilità alla parte obbligata, l’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’evento verificatosi.

La causa di forza maggiore impedisce la decadenza dall’agevolazione fiscale se si verifica in pendenza del termine entro cui il contribuente dovrebbe stabilire la dimora abituale nell’immobile acquistato.

Il contribuente potrà fruire, pertanto, di una proroga del termine per un periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore che ha impedito o rallentato le attività che avrebbero permesso la destinazione dell’immobile acquistato a dimora abituale. Il periodo di durata di tale causa di forza maggiore può essere individuato nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 2 giugno 2020 perché è in tale periodo di tempo che sono state fissate delle restrizioni agli spostamenti delle persone a causa dell’emergenza Coronavirus.

La detrazione potrà essere utilizzata, poi, soltanto nel momento in cui l’immobile sarà effettivamente adibito ad abitazione principale dal contribuente, nel rispetto dei termini suddetti.

L’Agenzia delle Entrate si è, altresì, pronunciata su un’istanza di interpello analoga con la Risposta n. 8 del 5 gennaio 2021. Anche in questo secondo caso, il contribuente aveva acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo ipotecario per l’acquisto di esso. In base alla normativa in materia, per poter beneficiare della detrazione degli interessi sul mutuo, avrebbe dovuto trasferire la propria residenza nella nuova abitazione acquistata entro dodici mesi dall’acquisto. Ciò non era stato possibile a causa della quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus. Anche in questo caso il contribuente riteneva di poter usufruire ugualmente della detrazione, trattandosi di una causa di forza maggiore tale da impedire la decadenza dalla possibilità di detrarre gli interessi passivi sul mutuo.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte nella precedente Risposta, ha affermato che il contribuente potrà fruire di una proroga del termine fissato dalla legge per stabilire la residenza nell’immobile acquistato per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, ossia dal 23 febbraio 2020 al 2 giugno 2020. Avendo l’istante provveduto a trasferire la residenza con un ritardo di solo un mese dalla scadenza del termine, potrà comunque accedere alla detrazione fiscale, purché sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. In particolare, è necessario che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del mutuo.

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