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26 Ottobre 2018

Eco bonus e sisma bonus: rileva la data del bonifico anche per le imprese minori

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo agli effetti, per le imprese in contabilità semplificata, dell’esercizio dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 (opzione per la presunzione legale della coincidenza tra il momento di sostenimento dei costi ed il momento di registrazione del relativo documento contabile) rispetto alle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico e di adozione di misure antisismiche.

In particolare, la società istante, in regime di contabilità semplificata, ha acquistato, con altri soggetti, diversi immobili da ristrutturare al fine di realizzare degli alloggi turistici. Su questi immobili verranno effettuati interventi sia di ristrutturazione edilizia, sia di riqualificazione energetica, sia di miglioramento sismico. Il dubbio che è sorto è se, in presenza del “regime di cassa” senza esercizio dell’opzione suddetta, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e di adozione delle misure antisismiche, che danno diritto alle relative detrazioni fiscali, si possano considerare sostenute nel momento di effettuazione del pagamento, con conseguente necessità di osservare la modalità del bonifico, ed invece, in caso di esercizio dell’opzione, si debbano considerare sostenute nel diverso momento della registrazione delle fatture, con la conseguente irrilevanza della data di effettuazione del pagamento e, quindi, l’assenza dell’obbligo del bonifico (sarebbero sufficienti mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dell’operazione).

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 46 del 23 ottobre 2018, ha ricordato, in primo luogo, che, con riferimento alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico dal quale risulti chiaramente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale ed il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. In caso di soggetti che esercitano attività d’impresa, invece, l’obbligo di pagamento tramite bonifico non sussiste qualora il reddito sia determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento non assume rilevanza.

Anche per quanto riguarda la detrazione per interventi antisismici, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o il numero di partita Iva del destinatario del bonifico.

Quindi, possiamo dire che, in generale, per entrambe le tipologie di detrazioni fiscali, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico non è previsto nel solo caso delle imprese in contabilità ordinaria, per le quali è adottato il principio di competenza e, quindi, l’imputazione temporale delle spese che possono godere della detrazione avviene considerando un momento differente da quello del pagamento.

Occorre ricordare, altresì, che, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata è ora fondato sul criterio di cassa. Allo stesso tempo, è stata riconosciuta la possibilità a queste imprese di esercitare una specifica opzione in base alla quale opera la presunzione legale secondo la quale il ricavo si intende incassato ed il costo si intende sostenuto alla data di registrazione del relativo documento contabile.

Si tratta di un’opzione che rappresenta un ulteriore criterio di semplificazione per le imprese minori, ma non incide sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile che resta ispirato al criterio di cassa. Inoltre, l’opzione in questione non può essere estesa in via analogica a discipline diverse dalle regole di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori.

Pertanto, rimane fermo per le imprese minori in regime di contabilità semplificata l’obbligo di certificare il pagamento mediante mezzi tracciabili come il bonifico. Inoltre, a prescindere dall’esercizio dell’opzione per la presunzione della coincidenza tra la data di sostenimento del costo e la data di registrazione del documento contabile, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno nel quale è stato effettuato il bonifico.

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