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7 Febbraio 2020

Ecco le erogazioni liberali in natura in favore di enti del Terzo settore che danno diritto a detrazioni o deduzioni

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Con il Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2019, sono state individuate le tipologie di beni che, se oggetto di erogazione liberale in favore degli enti del Terzo settore, danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Nel Decreto sono, altresì, definiti i criteri e le modalità di valorizzazione di tali beni.

All’articolo 2 del Decreto Interministeriale è stabilito che, ai fini delle detrazione e della deduzione fiscale in questione, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ed utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell’attività indicata in statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (alle quali fa riferimento il Codice del Terzo settore).

Fino a quando non entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potranno essere destinatari delle erogazioni liberali in natura anche le Onlus iscritte negli appositi registri; le organizzazioni di volontariato, anch’esse iscritte negli appositi registri, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Tutto ciò purché utilizzino i beni ricevuti nel rispetto delle finalità del proprio statuto.

All’articolo 3 del Decreto, è precisato che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettanti per le erogazioni liberali in natura viene quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto della donazione, determinato in virtù di quanto disposto all’articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione sarà determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

Nel caso, poi, di erogazione liberale riguardante beni prodotti o scambiati da parte dell’impresa, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale del bene ed il valore attribuito alle rimanenze.

Nel caso in cui, invece, la cessione riguardi beni differenti da quelli sopra indicati ed il valore della cessione sia superiore a 30.000 Euro o nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, colui che effettua l’erogazione liberale dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, con data non antecedente a 90 giorni il giorno in cui è stato effettuato il trasferimento del bene.

Infine, secondo quanto previsto all’articolo 4 del Decreto Interministeriale in materia di documentazione, l’erogazione liberale deve risultare da un atto scritto contenente la dichiarazione del donante nella quale vi sia una descrizione analitica dei beni donati e siano indicati i relativi valori e contenente la dichiarazione del destinatario dell’erogazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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