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7 Dicembre 2017

E’ legge il Decreto fiscale 2018: novità in materia di deduzioni e detrazioni

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla Manovra per il 2018) contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto fiscale.

Evidenziamo qui alcune nuove regole relative a deduzioni e detrazioni fiscali introdotte in sede di conversione del Decreto.

  • Decorrenza di alcune disposizioni fiscali contenute nel Codice del terzo settore (articolo 5-ter del Decreto Legge n. 148/2017). L’agevolazione fiscale della deducibilità nella misura del 10 % delle liberalità in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (articolo 99, comma 3, del Codice del terzo settore) continuerà a trovare applicazione fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017.
  • Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso (articolo 5-quater del Decreto Legge n. 148/2017). I contributi versati alle società di mutuo soccorso sono ora detraibili entro la soglia massima di 1.300 Euro (nuovo testo dell’articolo 83, comma 5, del Codice del terzo settore).
  • Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali (articolo 5-quinquies del Decreto Legge n. 148/2017). E’ stata introdotta la possibilità di detrarre tra le spese sanitarie anche le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Tale disposizione trova applicazione limitatamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018.
  • Detrazione d’imposta per studenti fuori sede (articolo 20, da comma 8-bis a 8-quater del Decreto Legge n. 148/2017). La detrazione d’imposta per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede è stata estesa anche agli studenti che hanno la residenza in un Comune distante almeno 50 km (e non 100 km) dall’Università da frequentare, qualora la residenza sia in zone montane o disagiate. Non è più prevista la condizione che il Comune nel quale si trova l’Università sia situato in una Provincia diversa da quella di residenza dello studente. Tali nuove regole trovano applicazione soltanto per i periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018.
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