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24 Ottobre 2014

Donazione di partecipazioni oggetto di rivalutazione: l’imposta sostitutiva versata dai donanti non può essere scomputata dai donatari in occasione di una nuova rideterminazione del valore

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Nella Risoluzione n. 91 del 17 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della rideterminazione del valore delle quote di partecipazione a società.

In particolare, coloro che avevano presentato interpello, avevano rappresentato di aver effettuato, nel 2013, la rivalutazione della loro quota di partecipazione ad una società per azioni, per poi donarla ai rispettivi coniugi e figli, che a loro volta l’avevano trasferita ai propri figli.

I donatari avevano proceduto a rideterminare il valore della quota di partecipazione alla data del 1° gennaio 2014.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, in sede di effettuazione dell’ultima rivalutazione, di scomputare l’imposta sostitutiva pagata dai donanti in occasione della rideterminazione da loro effettuata.

L’Agenzia ha richiamato le disposizioni contenute all’articolo 68, comma 6, del TUIR, relative alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati a seguito di cessione di attività finanziarie ricevute in donazione.

Ai fini della determinazione del costo fiscale, si deve prendere in considerazione il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione sostenuta dal donatario.

Nella Risoluzione, è precisato che la finalità della norma è di assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori. Ciò, però, non comporta che la posizione del donatario sia sostituita da quella del donante.

Riguardo all’imposta sostitutiva versata dal donante, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che si tratta di un’imposta personale che svolge la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, così da realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della medesima partecipazione da parte del soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.

Lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone che lo scomputo sia effettuato dal medesimo soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione delle precedenti rideterminazioni.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riguardo al caso specifico è, quindi, che, in caso di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2014, i donatari non potranno scomputare l’imposta sostitutiva versata in precedenza dai donanti.

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