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14 Gennaio 2017

Distributori automatici di biglietti di trasporto e di sosta: no alla trasmissione telematica dei corrispettivi

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Una nuova richiesta di consulenza giuridica è stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza di chiarimenti riguarda le modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cosiddetto “Decreto fiscale”) con riferimento ai distributori automatici. Secondo il contribuente che ha presentato la richiesta di consulenza, tale disciplina non sarebbe applicabile ai distributori automatici di biglietti di trasporto e di titoli di sosta, in quanto non si tratterebbe di distributori automatici di beni o servizi, ma di “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparabili, ai fini fiscali, agli scontrini/ricevute.

Ricordiamo che la disciplina in questione prevede che, dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono trasmettere per via telematica i corrispettivi.

Per “distributore automatico”, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016, si deve intendere un apparecchio che sia in grado, su richiesta dell’utente, di erogare prodotti e servizi e che sia costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico – dotato di un processore e di una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle caratteristiche tecniche individuate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, sono tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Tale caratteristiche tecniche sono:

  • una o più “periferiche di pagamento”;
  • un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
  • un erogatore di prodotti o servizi;
  • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti che utilizzano distributori automatici privi, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche tecniche dovranno provvedere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire da una data successiva che verrà stabilita con un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo alla questione specifica degli apparecchi distributori di biglietti di trasporto e di sosta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tali apparecchi, infatti, svolgono esclusivamente una funzione di pagamento di un servizio che viene poi reso in altro modo. Inoltre, i distributori automatici di biglietti di trasporto e di parcheggio erogano già essi stessi un documento che può essere qualificato come certificazione fiscale del servizio di trasporto e di parcheggio.

Le medesime conclusioni valgono per le altre biglietterie automatiche che possono essere assimilate alle biglietterie automatiche per il trasporto e per la sosta, come le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass (che sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come titoli di viaggio).

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