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30 Aprile 2021

Il dipendente di una società italiana che risiede nel Paese estero e lì opera con il telelavoro non paga tasse in Italia

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Quale regime fiscale è applicabile al lavoratore dipendente di una società italiana che risiede in un Paese estero dove svolge la sua attività lavorativa nella modalità del telelavoro?

La società che ha presentato l’istanza di interpello è una società italiana che opera nel settore del software ed ha assunto un lavoratore al quale ha concesso temporaneamente la possibilità di svolgere la sua attività in telelavoro dallo Stato nel quale ha la residenza, ossia dal Regno Unito. Più precisamente, quando il dipendente della società è stato assunto era stato concordato che l’attività lavorativa sarebbe stata svolta presso la sede della società in Italia. A seguito di una richiesta avanzata direttamente dal lavoratore nel 2017, l’istante gli ha riconosciuto la possibilità di lavorare in telelavoro dalla propria abitazione nel Regno Unito per un periodo di tempo che è stato di volta in volta prorogato ed ora ha come limite il 31 luglio 2021.

L’attività lavorativa è svolta con il computer dell’azienda, attraverso una connessione alla rete informatica dell’azienda stessa, con possibilità di accedere ad archivi creati o presenti nel server situato presso la sede della società istante.

Il quesito riguarda la necessità di effettuare le ritenute a titolo d’acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento agli emolumenti erogati per le prestazioni rese dal lavoratore dipendente nella modalità del telelavoro presso la sua residenza estera. L’alternativa proposta dall’istante è che, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e dal Regno Unito, questi emolumenti non debbano considerarsi come rilevanti in Italia e, quindi, non siano soggetti alle ritenute in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 296 del 27 aprile 2021, ha dapprima ricordato che, in base al nostro ordinamento tributario interno, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio italiano. Inoltre, l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e dal Regno Unito nel 1988 e ratificata nel 1990 prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che il residente di uno Stato contraente riceve come corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente sono imponibili soltanto in quello Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Quindi, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, non sia svolta nell’altro Stato contraente. In questo caso, gli emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Inoltre, sempre in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e dal Regno Unito, si applica la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, anche quando l’attività lavorativa per la quale si percepiscono i redditi di lavoro dipendente sia svolta nell’altro Stato contraente, qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni, ossia:

  • il beneficiario soggiorni nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno fiscale;
  • le remunerazioni siano pagate da o in nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
  • l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Ma cosa si deve intendere per luogo di prestazione dell’attività lavorativa? E ciò in particolare quando l’attività lavorativa viene svolta nella modalità del telelavoro.

Nel commentario al modello OCSE delle Convenzioni contro le doppie imposizioni viene detto che, per individuare lo Stato contraente nel quale si considera effettivamente svolta l’attività lavorativa, bisogna prendere in considerazione il luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita l’attività per la quale riceve la remunerazione. Inoltre, il reddito percepito dal lavoratore dipendente non può essere assoggettato a tassazione nell’altro Stato contraente anche quando i risultati della prestazione lavorativa vengono utilizzati in tale Stato.

Quindi, anche se i risultati dell’attività lavorativa del dipendente della società istante vengono poi utilizzati in Italia, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente dovrà avvenire soltanto nel Regno Unito, ossia nel Paese nel quale il lavoratore è presente fisicamente quando lavora ed ha la residenza fiscale. Quindi, i redditi in questione non hanno rilevanza in Italia e l’istante, nella qualità di sostituto d’imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale, non operando le ritenute, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione volta a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni per beneficiare dell’esenzione in Italia.

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