NULL
Novità Irpef - Ires
19 Febbraio 2016

Dichiarazione precompilata: definite le modalità di comunicazione dei contributi alle forme pensionistiche complementari

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016, è stato disposto che le forme pensionistiche complementari in riferimento alle quali i contributi non sono versati tramite sostituto d’imposta dovranno comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dalle informazioni relative al 2015, i dati dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari seguendo le modalità definite nel Provvedimento medesimo e le specifiche tecniche contenute nell’allegato al Provvedimento.

Si precisa che i dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari tramite i sostituti d’imposta sono comunicati direttamente dai medesimi sostituti d’imposta attraverso la Certificazione Unica.

La comunicazione disciplinata dal Provvedimento qui esaminato deve essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline ed utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati ad effettuare tale comunicazione possono avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Nel Provvedimento, è precisato che esistono tre diverse tipologie di invii:

  • gli invii ordinari. Si tratta delle comunicazioni con le quali vengono inviati i dati richiesti dalla normativa. Possono essere effettuati più invii ordinari riguardo al medesimo periodo. Le comunicazioni ordinarie successive si intendono effettuate in aggiunta alle precedenti;
  • gli invii sostitutivi. Si tratta delle comunicazioni effettuate in completa sostituzione di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva già acquisita dal sistema telematico;
  • gli invii di annullamento. Si tratta delle comunicazioni con le quali si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa in precedenza e già acquisita con esito positivo dal sistema telematico. A seguito dell’annullamento di una comunicazione sostitutiva, i dati contenuti in quest’ultima comunicazione vengono cancellati, senza che vengano ripristinati i dati presenti nella comunicazione della quale aveva preso il posto.

Tali comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Se il file inviato entro il predetto termine viene scartato, si potrà effettuare una nuova comunicazione ordinaria entro tale termine o entro i cinque giorni successivi alla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse nei termini prescritti saranno utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto