Con la Risoluzione n. 69 del 30 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il codice identificativo del soggetto contribuente, intestatario della dichiarazione dei redditi, da utilizzare per la compilazione del modello F24 nel caso di visto di conformità apposto sulla dichiarazione errata e di conseguente versamento della somma prevista come sanzione, da parte del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.
Il codice identificativo è applicabile, in particolare, nei casi in cui il Caf o il professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione errata provvede a trasmettere, entro il 10 novembre dell’anno nel quale è stata commessa la violazione, la dichiarazione rettificativa del contribuente o la comunicazione dei dati rettificati ed a pagare la relativa sanzione, determinata in misura ridotta se il pagamento è effettuato nella medesima data del 10 novembre.
Per effettuare il versamento in questione deve essere utilizzato il codice tributo “8925”, già istituito con Risoluzione del 21 novembre 2007.
Il codice identificativo attivato con l’attuale Risoluzione è il codice “73”, denominato “CONTRIBUENTE”.
Il modello F24 (uno per ogni singola dichiarazione rettificativa o comunicazione) deve essere compilato con l’indicazione, nella sezione “contribuente”, del codice fiscale, dei dati anagrafici e del domicilio fiscale del Caf o del professionista che risulta essere intestatario della delega di pagamento.
Il codice identificativo istituito, invece, deve essere riportato nel campo “codice identificativo”, unitamente al codice fiscale del contribuente, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.