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27 Febbraio 2015

Dichiarazione 730 precompilata: indicate le modalità di accesso ai dati

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015, sono state definite le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Nel Provvedimento, sono stati individuati i soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata. Si tratta dei contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

– aver percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate, nei termini, la Certificazione Unica 2015;

– aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompilata riguarda anche quei contribuenti che, per l’anno d’imposta 2013, hanno presentato il modello 730 e il modello Unico persone fisiche, con i soli quadri RM, RT e/o RW.

Nel Provvedimento, è stato, altresì, precisato che la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta per quei contribuenti che non possiedono i requisiti per la presentazione del modello 730 e, in particolare, coloro che hanno avuto la partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta; coloro per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso, alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata; coloro che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci; coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

Inoltre, la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta per quei contribuenti che, con riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato delle dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Il contribuente potrà accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata ed all’elenco delle informazioni riguardanti la dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate. In particolare, nella dichiarazione precompilata, per il 2014, sono inseriti i seguenti dati trasmessi da soggetti terzi: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali. L’Agenzia delle Entrate inserisce anche i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline o tramite le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

Le operazioni che possono essere effettuate dal contribuente sono:

– la visualizzazione e la stampa;

– l’accettazione o la modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e l’invio;

– il versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente;

– l’indicazione delle coordinate del proprio conto corrente sul quale accreditare l’eventuale rimborso;

– la consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

– la consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Possono accedere alla dichiarazione 730 precompilata anche i sostituti d’imposta, i CAF ed i professionisti abilitati. Questi dovranno acquisire preventivamente dal contribuente l’apposita delega.

Nel Provvedimento, è stato, altresì, precisato che il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso alla propria dichiarazione precompilata, può inviare direttamente, per via telematica, la dichiarazione accettata o modificata o integrata all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° maggio.

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, renderà disponibili i risultati contabili della dichiarazione al sostituto d’imposta.

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