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Novità Irpef - Ires
7 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Detrazione per eliminazione delle barriere architettoniche: sì anche per le imprese che locano gli immobili.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la detrazione fiscale per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

A presentare istanza di interpello è stata una società a responsabilità limitata, proprietaria di tre immobili concessi in locazione, classificati come beni strumentali per natura. Alcuni conduttori hanno chiesto alla società istante di effettuare degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’articolo 119-ter del “Decreto Rilancio” del 2020, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022. Questa detrazione riguarda le spese documentate, sostenute nel corso del 2022, per la realizzazione di interventi volti al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute. Tale detrazione spetta soltanto ai soggetti privati o anche ai titolari di redditi d’impresa? A beneficiare della detrazione può essere il conduttore dell’immobile, se è lo stesso a sostenere le spese, previa autorizzazione del proprietario?

Nella Risposta n. 444 del 6 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia. Ha, inoltre, precisato che la detrazione spetta anche per le spese per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e per le spese sostenute, in occasione della sostituzione di tali impianti, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati nel Decreto Ministeriale del 1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e degli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. Il tutto evidentemente finalizzato al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nelle disposizioni che regolano tale misura, non sono previsti ulteriori vincoli soggettivi o oggettivi. L’ambito di applicazione dell’agevolazione deve, pertanto, essere inteso in senso ampio.

Una conclusione importante dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la detrazione spetta ai titolari di redditi d’impresa che effettuano questo tipo di interventi su immobili da essi posseduti o detenuti. Non rileva che gli immobili siano qualificati come beni strumentali, beni merce o beni patrimoniali.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è che la società istante, nella misura in cui sostiene delle spese per interventi agevolabili e che tali spese rimangono a suo carico, può fruire della detrazione fiscale prevista al nuovo articolo 119-ter del “Decreto Rilancio” anche per gli interventi che riguardano immobili posseduti dalla società, ma non utilizzati direttamente e destinati alla locazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione può spettare anche ai detentori degli immobili a condizione che abbiano sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario e che la detenzione dell’immobile avvenga in virtù di un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori o al momento in cui sono sostenute le spese, se precedente al momento dell’avvio dei lavori.

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