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Novità Irpef - Ires
7 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sì anche per le Associazioni.

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente a fornire chiarimenti riguardo alla detrazione fiscale prevista in caso di interventi volti al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo ha fatto in risposta a due diverse istanze di interpello.

La prima istanza è stata presentata da un’Associazione sportiva dilettantistica in riferimento ad alcuni lavori che intende effettuare nel palazzetto dello sport del quale è concessionaria. I lavori consistono nell’installazione di un montascale e nella creazione di nuove rampe di accesso affinché l’impianto sportivo sia accessibile anche alle persone disabili.

Nella Risposta n. 455 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disposizione del “Decreto Rilancio” del 2020 (articolo 119-ter), introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022, in base alla quale è riconosciuta ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate, sostenute nel corso del 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di una detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, della misura del 75 % delle spese sostenute.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche i chiarimenti forniti in precedenza riguardo al campo soggettivo di applicazione della normativa in questione. Rientrano in tale campo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti titolari di redditi d’impresa (che si tratti di persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali).

I destinatari della misura devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento in cui vengono sostenute le spese, se antecedente al momento dell’avvio dei lavori.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la Convenzione in virtù della quale l’Associazione istante gestisce l’impianto sportivo può costituire un titolo idoneo per l’applicazione della detrazione fiscale prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento del 1989 con il quale sono definite le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Inoltre, è stato evidenziato che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della detrazione gli interventi effettuati su edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale essi siano.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che l’Associazione istante potrà usufruire dell’agevolazione prevista all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

La seconda istanza di interpello è stata presentata da un’Associazione di Promozione Sociale che intende effettuare su un’unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 una serie di interventi, in parte rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus ed in parte di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante il rifacimento degli impianti igienico-sanitari, elettrici e citofonici, e finalizzati a garantire l’accessibilità ad una sala polivalente a persone con ridotta mobilità.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 456 del 16 settembre 2022, ha, anche in questo caso, confermato che l’Associazione istante potrà fruire, per le spese sostenute nel corso del 2022, della detrazione fiscale della misura del 75 % per tutti gli interventi finalizzati direttamente al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche sull’immobile indicato nell’istanza di interpello, entro il limite dei 50.000 Euro. Ciò, evidentemente, sempre nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa.

Precisiamo che il limite dei 50.000 Euro è previsto per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

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