E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, il Decreto Legge n. 47 della medesima data, contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015.
In particolare, all’articolo 6 del Decreto, è previsto che, fino all’eventuale riscatto dell’immobile da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono, nella misura del 40 %, alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre, all’articolo 7 del Decreto Legge, sono state introdotte delle detrazioni fiscali Irpef per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali. Si tratta di una detrazione Irpef di 900 Euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro, e di 450 Euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 Euro, ma non 30.987,41 Euro.
Inoltre, all’articolo 8 del Decreto, è stato previsto che il conduttore di un alloggio sociale, trascorso un periodo di almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, possa riscattare l’immobile. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e per altra parte in conto affitto. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, i corrispettivi si considerano comunque quali canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio.
Inoltre, sempre ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi sociali si considerano conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’immobile da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio, nel periodo di durata del contratto di locazione, costituiscono un credito d’imposta.
E’ stato precisato che con un successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate le clausole standard dei contratti di locazione e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto e le modalità di determinazione e di fruizione del credito d’imposta.
All’articolo 9 del Decreto Legge, è stata, infine, prevista la riduzione al 10 % dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato.