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Novità Irpef - Ires
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1 Dicembre 2023
5 Minuti di lettura

“Decontribuzione Sud”: ulteriore effetto agevolativo

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In data 10 novembre 2023, è stata valutata la possibile applicazione della misura di sostegno conosciuta come “Decontribuzione Sud”. Questa misura, introdotta in seguito all’emergenza sanitaria, comporterebbe un vantaggio aggiuntivo rispetto alla finalità originaria della norma, se applicata. Le agevolazioni offerte alle imprese sotto forma di “esonero contributivo” si traducono in una riduzione generale dell’aliquota contributiva, evitando il sostenimento dei relativi costi previdenziali. Tuttavia, tali misure non rientrano nel regime di detassazione previsto dal Decreto Ristori. Per i soggetti beneficiari di contributi e indennità eccezionali legate alla crisi pandemica da Covid-19.

Il caso specifico sulla decontribuzione di una società

L’Agenzia delle entrate ha emesso la risposta n. 458 del 10 novembre 2023 a un’istanza di chiarimenti presentata da una società beneficiaria dell’esonero contributivo parziale nel 2022. Chiedendo se le somme corrispondenti possano essere considerate contributi e indennità legati alla crisi pandemica. La stessa conclusione è stata raggiunta nella risposta n. 459/2023 su un’istanza simile riguardante la “Decontribuzione Sud”.

Il Decreto Ristori, attraverso l’articolo 10-bis, esclude dal calcolo del reddito imponibile contributi e indennità erogati a causa dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che tali benefici devono comportare un vantaggio economico effettivo e quantificabile, e devono essere diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza.

La società che ha richiesto i chiarimenti ritiene che l’esonero contributivo rientri nel regime di detassazione. Ma l’Agenzia sottolinea che l’esonero è una riduzione temporanea e parziale dell’aliquota contributiva e non rappresenta un contributo detassabile.

L’Agenzia ribadisce che l’esonero contributivo non comporta un costo effettivamente sostenuto dal contribuente. L’applicazione del Decreto Ristori a questo beneficio genererebbe un effetto agevolativo aggiuntivo, non conforme alla finalità della norma.

In conclusione, l’esonero contributivo della Decontribuzione Sud è escluso dalla detassazione del Decreto Ristori, in quanto non soddisfa i requisiti necessari stabiliti dall’articolo 10-bis. L’eventuale riconoscimento della variazione in dichiarazione potrebbe anche superare i limiti degli aiuti di Stato previsti nel Temporary Framework Covid-19.

La Decontribuzione Sud, istituita dall’articolo 27 del “decreto Agosto” per mitigare gli impatti occupazionali della pandemia da Covid-19. Il quale prevede uno sgravio parziale (30%) sui contributi previdenziali per i datori di lavoro privati situati in zone svantaggiate, esteso fino al 31 dicembre 2029 con tariffe decrescenti.

La complessità della normativa emerge nella risposta dell’Agenzia delle entrate alle richieste di chiarimento sulla detassazione in relazione all’esonero contributivo concesso dalla Decontribuzione Sud. L’Agenzia argomenta che questo esonero rappresenta, in realtà, una riduzione temporanea dell’aliquota contributiva, non configurandosi come un contributo vero e proprio, in quanto il costo sostenuto dal datore di lavoro risulta “non sostenuto” a causa della sua natura di agevolazione.

Decreto Ristori ed esonero contributivo

La società richiedente sostiene, in base alle risposte precedenti dell’Amministrazione finanziaria (n. 618 e n. 748 del 2021), che l’esonero contributivo rientri nei requisiti di detassazione del Decreto Ristori. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che il presupposto essenziale per la detassazione è la presenza di un “beneficio” con un vantaggio economico effettivo e quantificabile, che non è adeguatamente riscontrato nell’esonero contributivo.

Dal punto di vista contabile, la società ha registrato l’esonero come un “contributo” nella voce B9 del conto economico, riducendo i costi previdenziali. Alternativamente, avrebbe potuto contabilizzare questa somma nella voce A.5 come “Altri ricavi e proventi di gestione”.

L’Agenzia conclude che l’eventuale riconoscimento della variazione in dichiarazione, sia per l’Ires che per l’Irap, avrebbe l’effetto di superare i limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato nel Temporary Framework Covid-19. Pertanto, la Decontribuzione Sud, in quanto esonero contributivo, non rientra nell’ambito di detassazione del Decreto Ristori, evidenziando la complessità nel delineare i confini di agevolazioni fiscali in contesti di crisi pandemica.

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