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26 Giugno 2020

Contributi ricevuti da una fondazione per nuova attività commerciale: hanno una rilevanza reddituale

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Una fondazione ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la qualificazione fiscale che deve essere riconosciuta ai contributi ricevuti da altra fondazione per la realizzazione dei propri progetti.

La fondazione aveva come scopo originario quello di assistenza benefica e, con il tempo, ha modificato la propria attività, occupandosi sempre più di un programma nel campo dell’innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore.

Un’altra fondazione è, quindi, intervenuta a fornire dei contributi per questo nuovo tipo di attività.

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, qualora assuma la qualifica di ente commerciale, i contributi erogati dall’altra fondazione per coprire i costi da sostenere nei primi anni della nuova attività siano imponibili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 189 del 22 giugno 2020, ha dapprima ricordato che affinché un ente possa essere qualificato come non commerciale è necessario che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale. L’oggetto principale di un ente è quello che è considerato essenziale ai fini della realizzazione degli scopi primari dell’ente medesimo indicati nell’atto costitutivo o nello statuto.

Nel caso specifico, l’oggetto principale dell’ente consiste nello svolgimento di un’attività di impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio e di rendimento. Si tratta di un’attività finanziaria qualificabile come commerciale. L’ente, pertanto, è qualificabile come commerciale.

Guardando al nostro Codice Civile, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i contributi devono essere contabilizzati nel rispetto del principio generale della competenza economica e devono essere riportati in bilancio individuando le corrette voci sulla base della loro finalità.

Guardando al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la regola generale secondo la quale sono considerati sopravvenienze attive (e, quindi, imponibili) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità. Si tratta di proventi che concorrono a formare il reddito nell’esercizio nel quale sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio nel quale sono stati incassati e nei successivi esercizi, non oltre il quarto.

In deroga a tale regola generale, i commi 4 e 4-bis dell’articolo 88 del TUIR prevedono che non si considerano sopravvenienze attive (e, quindi, non sono imponibili) i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti previsti all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) da parte dei propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni.

Si tratta di una deroga che può trovare applicazione anche ad enti diversi dalle società ed anche, ad esempio, agli apporti di capitale operati dai fondatori all’interno delle fondazioni. Inoltre, l’irrilevanza fiscale dei contributi prevista dal comma 4 dell’articolo 88 del TUIR è limitata agli apporti effettuati nella forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

Riguardo alla regola, invece, concorrono alla formazione del reddito le liberalità ed i diversi tipi di contributi finalizzati a sostenere direttamente l’attività commerciale, a prescindere dal soggetto che le eroga.

L’inquadramento contabile in una o nell’altra delle categorie di contributi è ciò che rileva e dipende dalla destinazione degli stessi e dalle condizioni alle quali vengono erogati.

Riguardo al caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la fondazione istante ha ritenuto di seguire la Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri che prevede la movimentazione del conto economico in caso di contributi ricevuti per il finanziamento di progetti. La corretta rappresentazione in bilancio delle operazioni è, quindi, rappresentata dal confluire dei contributi ricevuti dall’ente nel conto economico nel quale giungono anche gli oneri riferibili alla realizzazione dei progetti.

La fondazione istante, quindi, opera movimentando, al momento in cui riceve i contributi dall’altra fondazione, la voce del bilancio destinata ai proventi del conto economico. I contributi in questione, infatti, non sono da considerarsi come un aumento permanente del patrimonio dell’ente, ma sono strettamente collegati ai progetti portati avanti nei primi anni della nuova attività dell’ente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è quella che, presupponendo che l’istante applichi correttamente le regole contabili in questione, le somme che riceve non hanno natura patrimoniale ed assumono una propria rilevanza reddituale.

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