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Novità Irpef - Ires
27 Ottobre 2017

Contributi erogati dalle Università nell’ambito di finanziamenti europei per la ricerca: i chiarimenti sul corretto trattamento fiscale

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 128 del 18 ottobre 2017, ha risposto ad un interpello relativo al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dall’Università a seguito di finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST.

L’iniziativa COST è un programma intergovernativo che consente ai ricercatori di sviluppare congiuntamente le loro idee e le nuove iniziative, mediante il coordinamento di attività di ricerca già finanziate a livello nazionale. In particolare, il COST finanzia, per i singoli progetti di ricerca approvati, le sole attività di networking e disseminazione dei risultati ed, in particolare, la mobilità dei partecipanti al progetto, mentre non contribuisce al finanziamento della ricerca.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’Università istante, al momento dell’erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto, non dovrà, in linea di principio, effettuare alcuna ritenuta. E’ anche vero che la previsione di non effettuare ritenute, al momento dell’erogazione delle somme, non esclude che il beneficiario di quelle somme debba assoggettare le stesse a tassazione sulla base della normativa fiscale del paese di appartenenza.

Nella Risoluzione dell’ottobre del 2017, è stato evidenziato che i beneficiari dei finanziamenti non possono essere ricercatori indipendenti non affiliati ad alcun ente. Il COST, infatti, come detto, non finanzia la ricerca in sé, ma i soli costi di mobilità finalizzati alla sua diffusione tra i soggetti aderenti al progetto. Lo studioso beneficiario dei contributi porterà avanti l’attività di disseminazione dei risultati della ricerca e di ampliamento delle attività di networking con il necessario supporto finanziario, tecnico e logistico che gli viene offerto dal solo ente di appartenenza.

E’ anche vero che le somme erogate non hanno una loro autonoma configurazione reddituale, ma costituiscono una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato che i ricercatori, i borsisti, i docenti, anche a contratto, traggono dall’attività svolta presso le strutture di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, a tal proposito, che devono essere inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi derivanti dalle borse di studio o da assegni, premi e sussidi erogati per fini di studio. Inoltre, il principio secondo il quale concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro vale anche per i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. 

Alle somme oggetto dell’interpello, quindi, sono applicabili i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Si tratta, in particolare, di somme che rimborsano le spese di viaggio con metodo analitico e le spese di vitto ed alloggio con metodo forfettario.

Restano, pertanto, escluse da tassazione le somme corrisposte per coprire dei costi che sono analiticamente documentati. Le somme erogate in misura forfettaria sono, invece, da assoggettare a tassazione per l’importo eccedente la franchigia prevista dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’Università istante opera comunque come sostituto d’imposta per le erogazioni soggette ad Irpef corrisposte ai propri dipendenti, collaboratori o borsisti. Le ritenute non devono essere operate, invece, per i contributi erogati ad altri soggetti, non legati all’Università da rapporto di lavoro o di studio.

Le precisazioni suddette valgono, infine, anche ai fini Irap. Quindi, ai fini Irap, le somme erogate dall’Università istante dovranno essere considerate quali componenti del reddito derivante dall’attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l’ente di riferimento.

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