Nella Risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità. In particolare, la richiesta di chiarimenti riguarda le indennità erogate a titolo di indennizzo nel caso i contratti in questione siano finalizzati alla gestione delle crisi aziendali. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se tali indennità concorrano o meno alla formazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato il quadro normativo relativo ai contratti collettivi di prossimità. Ha evidenziato, in particolare, che tali contratti possono derogare alla legge o ai contratti collettivi. Allo stesso tempo, le materie che possono essere oggetto di accordo in tali contratti sono individuate in modo tassativo dalle disposizioni di legge.
Dal momento che tra le materie suddette non è compresa la normativa fiscale, alle indennità ed alle retribuzioni corrisposte in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità deve essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente.
In particolare, in materia di redditi di lavoro dipendente, l’articolo 51 del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Inoltre, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della medesima categoria di quelli sostituiti o perduti.
La regola affermata dall’Agenzia delle Entrate anche in passato è quella secondo la quale se l’indennizzo compensa un mancato guadagno o la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte come sostitutive del reddito (cosiddetto lucro cessante) devono essere assoggettate a tassazione e ricomprese nel reddito complessivo del soggetto che le percepisce. Se, invece, il risarcimento ha la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita subita (cosiddetto danno emergente), si tratta di una somma che non deve essere assoggettata a tassazione.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le indennità previste dai contratti collettivi di prossimità che hanno la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario che ha subito e che, quindi, sono sostitutive di reddito di lavoro dipendente devono essere assoggettate a tassazione in base alle norme del TUIR (articolo 51, comma 1) e, conseguentemente, il soggetto erogante deve operare le relative ritenute.