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Novità Irpef - Ires
7 Maggio 2021
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Consulenza da parte di professionista non iscritto all’albo: se si tratta di ditta individuale non c’è ritenuta.

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Professionista non iscritto ad un albo e ritenuta d’acconto: l’Agenzia delle Entrate affronta un nuovo quesito.

A presentare l’istanza di interpello è una società che ha conferito ad un consulente aziendale, con partita Iva, titolare di una ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese, un incarico per lo svolgimento di un’attività in favore della stessa società. L’istante ha precisato che per tale attività corrisponderà al consulente, come stabilito in accordo sottoscritto dalle parti, un compenso di 10.000 Euro mensili, più Iva, per un periodo di dodici mesi rinnovabili.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione da applicare ai compensi mensili che la società istante andrà a corrispondere al consulente, previa emissione della fattura. In particolare, l’istante ha richiesto se sia corretta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20 %.

Nella Risposta n. 312 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Legge n. 4 del 2013 con la quale sono state disciplinate le professioni non organizzate in ordini e collegi, ossia quelle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che non sono riservate per legge a soggetti iscritti in albi. La Legge n. 4 del 2013 prevede espressamente, all’articolo 1, che la nuova disciplina non trovi applicazione alle professioni che sono già disciplinate da specifiche normative.

La stessa Legge prevede che chiunque svolga una professione di questo tipo deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge stessa. Qualora il professionista non rispetti questa disposizione, potrà essere assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto responsabile di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore.

La professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o anche nella forma del lavoro dipendente. Quindi, il professionista che non è obbligato all’iscrizione all’albo può scegliere liberamente la modalità con la quale svolgere la propria attività.

Qualora il professionista in questione decida di svolgere la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, nella qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20 %. Qualora, invece, l’attività sia svolta in forma d’impresa (come ditta individuale o società), l’importo corrisposto dal committente non dovrà essere assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.

Pertanto, nel caso specifico, tenuto conto che si tratta di prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese con regolare partita Iva, il corrispettivo pagato dall’istante non dovrà essere assoggettato a ritenuta.

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