L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110 del 16 dicembre 2014, ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate all’esito di controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I codici tributo in questione riguardano il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi dell’attività di noleggio occasionale, dell’imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni ed altri proventi finanziari da parte degli intermediari, dell’imposta sulle transazioni di azioni ed altri strumenti partecipativi, del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese della Regione Sicilia.
In particolare, i codici tributo istituiti con la Risoluzione del 16 dicembre, devono essere utilizzati nel caso in cui il contribuente, che ha ricevuto la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, intenda versare soltanto una quota dell’importo complessivamente richiesto nella comunicazione medesima.
I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi specificamente denominati, devono essere riportati il codice atto e l’anno di riferimento reperibili nella comunicazione ricevuta dal contribuente.