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Novità Irpef - Ires
14 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Comunicazione delle opzioni per lo sconto e per la cessione dei bonus edilizi: ecco le istruzioni per la remissione in bonis.

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Con la Risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per effettuare il versamento della sanzione dovuta in caso di remissione in bonis per l’invio della comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta dei bonus edilizi.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la comunicazione in questione deve essere trasmessa all’Agenzia stessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.

Inoltre, la comunicazione per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni che si riferiscono alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione delle opzioni poteva essere inviata entro il 29 aprile 2022. E, in più, i soggetti passivi dell’Ires ed i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, potranno trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la propria Circolare del 6 ottobre 2022, nella quale è stato chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è consentito l’invio della comunicazione anche successivamente alla scadenza dei suddetti termini, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. E, a tal fine, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Nella Risoluzione dell’11 ottobre 2022 è stabilito che il versamento di tale sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 ELIDE”, con l’indicazione del codice tributo “8114”. Nel modello dovrà essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

In particolare, nella sezione “contribuente” del modello, devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione oggetto della cessione o dello sconto in fattura (o, in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, il codice fiscale ed i dati del condominio o, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione) e, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura (se la comunicazione si riferisce a più fornitori o cessionari, dovrà essere indicato il codice fiscale di uno di essi).

Nella sezione “Erario ed altro”, inoltre, dovranno essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “codice”, il codice tributo “8114”; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione. Nel campo “elementi identificativi”, invece, non deve essere inserito nessun elemento.

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