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Novità Irpef - Ires
22 Aprile 2022

Compensi corrisposti dalle Asd a custodi e giardinieri: non si applica il regime agevolato.

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Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo ai compensi corrisposti ai collaboratori da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

A presentare il quesito all’Agenzia delle Entrate è un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI ed affiliata ad una federazione sportiva. L’associazione vorrebbe candidarsi per la gestione di un palazzetto dello sport e vorrebbe valutare l’impatto delle somme da erogare al personale che si occuperebbe della custodia e della pulizia del palazzetto e della cura dei relativi giardini, servizi dei quali si dovrebbe occupare direttamente l’ente appaltatore.

I collaboratori che svolgono questo tipo di mansioni possono essere considerati come soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, quindi, le somme ad essi corrisposte possono rientrare nella categoria dei redditi diversi, in base a quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi?

Nel parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 189 del 12 aprile 2022, è stata ricordata la normativa che regola questo ambito ed i documenti di prassi con i quali sono stati già ampiamente forniti chiarimenti in materia.

Il regime agevolato destinato ai compensi corrisposti ai collaboratori delle associazioni e società che perseguono finalità sportive dilettantistiche (previsto all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR) trova applicazione ai casi in cui i destinatari delle somme operino “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche“. Secondo l’interpretazione che è stata data a tale espressione utilizzata nella disposizione normativa, possono beneficiare del regime agevolato tutti i soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione.

Inoltre, l’ambito di applicazione della normativa è stato ampliato ulteriormente con il Decreto Legge n. 207 del 2008 che ha ricompreso nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche le attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Il regime agevolato potrà, quindi, trovare applicazione anche ai soggetti che non svolgono attività durante una manifestazione sportiva, ma che rendono prestazioni di formazione, didattica, preparazione ed assistenza ad attività sportive dilettantistiche, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che le prestazioni dei custodi del palazzetto dello sport, degli addetti ai giardini del palazzetto e degli addetti alle pulizie non appaiono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche dell’associazione istante. Si tratta di prestazioni che appaiono collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

La disposizione contenuta all’articolo 67, primo comma, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi può essere applicata nel rispetto di varie condizioni, tra le quali quella secondo la quale la prestazione non deve essere collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, peraltro conforme a quanto prospettato dall’associazione sportiva dilettantistica istante, è che i compensi che andrebbe a corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto dello sport ed agli addetti alle pulizie non sono riconducibili al regime agevolato previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

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