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Novità Irpef - Ires
2 Novembre 2018

Collegamento a piattaforma cloud per utilizzo di software: non rientra nel Patent Box

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Riguardo all’ambito di applicazione del “Patent Box”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la Risposta n. 52 del 25 ottobre 2018.

L’istante è una società che vende configuratori di prodotti grafici, che possono essere utilizzati anche su piattaforme web.

I ricavi dell’attività caratteristica della società istante si distinguono in:

  • ricavi riconducibili alla concessione in uso di software (i software possono essere utilizzati anche mediante accesso ad una piattaforma web cloud);
  • ricavi riconducibili alla realizzazione ed alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software sulla base delle specifiche richieste avanzate dai clienti;
  • ricavi aggiuntivi riconducibili ad attività di assistenza e/o manutenzione.

La società istante vorrebbe esercitare l’opzione per il regime agevolato del “Patent Box” con riferimento, in particolare, al reddito derivante dalla concessione in uso dei software e connesso ai ricavi dei primi due tipi al netto dei relativi costi diretti ed indiretti. L’istante ha anche precisato che i software realizzati, dei quali ha la titolarità dei diritti esclusivi, hanno i caratteri delle opere dell’ingegno. Inoltre, l’istante svolge attività di ricerca e sviluppo collegata alla realizzazione di tali software. I dubbi sulla possibilità di usufruire del “Patent Box” riguardano, in particolare, le ipotesi nelle quali i software sono utilizzati mediante una piattaforma web cloud e non mediante l’installazione fisica sulla postazione del cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, nell’ambito della normativa che disciplina il “Patent Box”, è riconosciuto che rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore dei beni, le attività di ideazione e realizzazione di software protetti da copyright. In particolare, queste attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione quando rappresentano un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.

Affinché lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software possano dirsi attività con “prerogativa autoriale” è necessario che sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

  • possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
  • accrescono il valore economico del software;
  • sono finalizzate alla realizzazione di una funzione nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, che sia giuridicamente tutelabile;
  • sono il frutto di un intervento unico non riconducibile a funzioni già presenti nel software.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, non essendo presenti tali caratteristiche nel servizio di collegamento informatico al web cloud, questo servizio non è un’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software con “prerogativa autoriale” e, quindi, deve essere escluso dall’ambito di applicazione del regime agevolato del “Patent Box”.

Pertanto, il canone per l’utilizzo del servizio cloud non rientra tra i ricavi agevolabili, se incluso nel canone di concessione del software, e non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo sviluppo, al mantenimento ed all’accrescimento del valore del software.

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