L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13 del 26 marzo 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contributo del cinque per mille dell’Irpef.
In primo luogo, è stato ricordato che, con la Legge di Stabilità per il 2015, il contributo del cinque per mille è stato trasformato da beneficio provvisorio a forma stabile di finanziamento.
Sono rimaste, invece, invariate le disposizioni relative alle finalità ed alle tipologie di soggetti beneficiari, alle modalità di accesso al contributo ed a quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi ed esclusi oltre ai criteri di erogazione delle somme oggetto di attribuzione.
Nella Circolare, in particolare, sono state fornite alcune precisazioni riguardo agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche ed agli adempimenti che dovranno porre in essere per l’ammissione al contributo del cinque per mille per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.
E’ stato evidenziato, inoltre, che ciascun ente interessato all’ammissione al beneficio dovrà presentare, per ogni esercizio finanziario, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva. Gli elenchi degli enti iscritti, ammessi ed esclusi saranno pubblicati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
Per quest’anno, la domanda di iscrizione potrà essere presentata dal 26 marzo 2015 fino al termine del 7 maggio 2015.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con in allegato la copia non autenticata del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno.
Nella Circolare, è stato ricordato che la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al contributo.
Inoltre, è stato precisato che i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti gli enti destinatari del beneficio del cinque per mille dell’Irpef possono comunque regolarizzare, entro il 30 settembre, la propria posizione, sanando la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sono state presentate nei termini di legge o integrando la dichiarazione sostitutiva con la fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale.
La regolarizzazione è possibile purché l’ente che intende effettuarla era in possesso dei requisiti per l’ammissione al cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione e purché l’ente medesimo abbia effettuato il pagamento, tramite modello F24, della sanzione di 258 Euro.
Inoltre, è stato ricordato che i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che riscontrano la presenza, nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio, di dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente che non siano aggiornati, possono richiedere, entro il 20 maggio, la correzione degli errori alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.
Nella Circolare, sono state, infine, riepilogate le diverse scadenze. In particolare, si tratta:
– del 7 maggio, per la presentazione della domanda di iscrizione da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
– del 14 maggio, per la pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio del cinque per mille;
– del 20 maggio, per la presentazione delle istanze per la correzione degli errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
– del 25 maggio, per la pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio del cinque per mille;
– del 30 giugno, per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato;
– del 30 settembre, per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.
Infine, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono state elencate le disposizioni che regolano il contributo del cinque per mille e le Circolari e le Risoluzioni in materia.