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20 Ottobre 2017

Carried interest a dipendenti ed amministratori: a certe condizioni, è considerato per legge reddito di capitale

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La Manovra Correttiva del 2017 ha disciplinato il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da amministratori o dipendenti di tali società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio o di altri soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, in relazione ad azioni, quote o altri strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. Secondo tale disciplina, questi proventi, in presenza di determinati requisiti, si considerano redditi di capitale o redditi diversi.

Con la Circolare n. 25 del 16 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’applicazione di tali norme.

Nel primo paragrafo della Circolare sono illustrate le finalità della nuova disciplina introdotta con la Manovra Correttiva del 2017. In particolare, è evidenziato che, con tale intervento normativo, sono state individuate le ipotesi nelle quali i diritti patrimoniali rafforzati sono considerati in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi. Si tratta di una presunzione legale di qualificazione fiscale dei redditi che opera in presenza delle seguenti tre condizioni:

  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori che detengono tali strumenti finanziari, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 % dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
  • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che attribuiscono i diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento o, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
  • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari con i diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori, o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

La presunzione legale di qualificazione del reddito opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. Tale presunzione di qualificazione del reddito non riguarda, invece, il reddito derivante dall’assegnazione degli strumenti finanziari. Questo rientrerà tra i redditi di lavoro dipendente ed assimilati nella misura pari alla differenza tra il valore di mercato del titolo ed il prezzo pagato dal dipendente. Inoltre, continuano ad applicarsi le ordinarie regole di imputazione del reddito, in quanto la nuova disciplina opera esclusivamente sul piano della qualificazione del reddito.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda l’ambito di applicazione della disciplina. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, ad esempio, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale disciplina i professionisti che operano come consulenti. Sono, invece, soggetti alla disciplina in questione i manager ed i dipendenti delle società di consulenza finanziaria.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, ossia all’individuazione dei proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati. Tale diritti si configurano come diritti a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento. Il maggior rendimento è denominato “carried interest e rappresenta una forma di incentivo riconosciuto a quei soggetti che sono maggiormente esposti al rischio derivante dall’investimento.

La disciplina prevista dalla Manovra correttiva del 2017 non riguarda, invece, la qualificazione dei proventi derivanti da strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati. La disciplina, inoltre, non è circoscritta ai fondi ed alle società di investimento, ma può trovare applicazione anche con riferimento ad ambiti diversi da quello strettamente finanziario.

Il terzo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato ai requisiti per la qualificazione del “carried interest” come reddito di capitale o diverso. In questa parte della Circolare, quindi, vi sono una serie di chiarimenti riguardo all’investimento minimo, al differimento nella distribuzione dell’utile ed al periodo minimo di detenzione dell’investimento.

Il quarto paragrafo della Circolare, inoltre, riguarda la qualificazione reddituale del “carried interest” in assenza dei suddetti requisiti. L’assenza di una delle condizioni, in particolare, non comporta automaticamente la riqualificazione del provento come reddito da lavoro. Occorrerà verificare la natura del provento caso per caso. In tale ambito, sono fornite ulteriori indicazioni dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, il quinto paragrafo della Circolare è destinato alla decorrenza della nuova disciplina. Essa troverà applicazione con riferimento ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a partire dal 24 aprile 2017, ossia dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 2017. La “percezione” implica l’applicazione del criterio di cassa e, quindi, dovranno essere presi in considerazione i proventi di azioni, quote e strumenti finanziari sottoscritti anche in data antecedente al 24 aprile 2017, ma distribuiti in data successiva.

Per i proventi percepiti anteriormente al 24 aprile 2017, la presunzione legale di qualificazione del reddito non opera.

Nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina, è riconosciuta la possibilità di modificare i piani di investimento già deliberati prima dell’entrata in vigore della disciplina in questione, al fine di integrare i requisiti richiesti per l’applicazione della presunzione legale, purché ciò avvenga in data antecedente alla distribuzione dei proventi.

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