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Novità Irpef - Ires
24 Settembre 2021
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Cambio di destinazione d’uso dell’immobile: sì all’ecobonus.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicabilità delle detrazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica nel caso in cui tali interventi comportino il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sul quale vengono eseguiti.

In particolare, i lavori verrebbero eseguiti su un appartamento che rientra nella categoria catastale A/3 che, a conclusione dei lavori, verrebbe poi concesso in comodato al coniuge del proprietario istante affinché lo possa utilizzare come studio professionale.

Il cambio di destinazione d’uso comporterebbe la perdita delle detrazioni fiscali riconosciute in virtù degli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 611 del 17 settembre 2021, ha ricordato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia riguarda gli edifici residenziali di qualunque categoria catastale, con esclusione degli interventi realizzati su edifici non residenziali.

E’ possibile fruire della detrazione fiscale anche nel caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che acquisirà la destinazione d’uso abitativo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti che gli stessi comportino il cambio di destinazione d’uso dell’edificio da non residenziale ad abitativo.

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, invece, spetta con riferimento a tutti gli edifici esistenti, anche non residenziali.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’istante intende effettuare degli interventi sull’appartamento di sua proprietà che si concluderanno con l’utilizzo dell’appartamento stesso come studio professionale e con la contestuale variazione di destinazione d’uso.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante non potrà beneficiare della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto, a seguito di tali interventi, l’immobile non avrà più una destinazione abitativa. Potrà, invece, fruire dell’ecobonus, dal momento che, come sopra evidenziato, tale detrazione fiscale spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi, purché nel rispetto di tutte le condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia.

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