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Novità Irpef - Ires
30 Aprile 2014

Bonus per i lavoratori dipendenti: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 28 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione contenuta all’articolo 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014.

Riguardo ai soggetti beneficiari del credito previsto da tale disposizione, nella Circolare è stato precisato che si tratta dei contribuenti il cui reddito complessivo è costituito da redditi di lavoro dipendente, ma anche da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; le indennità ed i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche previste dal Decreto Legislativo n. 124 del 1993 (forme di previdenza complementare) comunque erogate; i compensi per lavori socialmente utili previsti da specifiche disposizioni normative.

I contribuenti devono, inoltre, avere un’imposta lorda, determinata sui redditi suddetti, di ammontare superiore alla detrazione da lavoro dipendente spettante loro. Non assume, invece, alcuna rilevanza la circostanza che l’imposta lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni di diversa natura, come le detrazioni per carichi di famiglia.

Altra condizione richiesta affinché si possa beneficiare del bonus di 80 Euro mensili è che il reddito complessivo nel 2014 non sia superiore a 26.000 Euro. Il reddito complessivo viene preso in considerazione, a tal fine, al netto del reddito derivante dall’immobile adibito ad abitazione principale e dalle relative pertinenze.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il provvedimento del Governo prevede che i sostituti d’imposta riconoscano il credito spettante in via automatica, senza che sia necessaria alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito dovrà essere applicato a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che i sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione. In particolare, devono tenere conto del reddito previsionale e delle detrazioni riferiti alle somme che corrisponderanno al lavoratore nel corso dell’anno e dei dati dei quali entrano in possesso, ad esempio in virtù di comunicazioni del lavoratore riguardo ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro nel corso del 2014.

Il credito deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Il sostituto d’imposta, per l’erogazione del credito, deve utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, comprendente, ad esempio, le ritenute relative all’Irpef ed alle addizionali regionale e comunale e le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività. In caso di incapienza dell’ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto d’imposta deve utilizzare anche i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, che, quindi, non devono essere versati. Tali contributi saranno scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute che deve versare all’Erario nella qualità di sostituto d’imposta.

Nella Circolare, sono state fornite ulteriori indicazioni riguardo ai lavoratori che percepiscono remunerazioni da soggetti che non sono sostituti d’imposta (come i lavoratori domestici). Tali contribuenti potranno beneficiare del bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014 e potranno così utilizzarlo in compensazione o richiederne il rimborso.

Potranno richiedere il credito in questione nella dichiarazione dei redditi anche coloro ai quali il credito loro spettante non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal datore di lavoro sostituto d’imposta.

Inoltre, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i contribuenti che non hanno i presupposti per beneficiare del credito (ad esempio, perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 Euro derivante anche da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta) devono darne comunicazione al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente già erogato dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga successivi alla comunicazione suddetta e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Comunque il contribuente che abbia percepito un credito non spettante sarà tenuto alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito attribuito in virtù del provvedimento del Governo non concorrerà alla formazione del reddito. Quindi, le somme ottenute dal contribuente non saranno imponibili ai fini delle imposte sui redditi. Quelle stesse somme non incideranno sul calcolo dell’Irap dovuta dai soggetti eroganti.

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