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16 Maggio 2014

Bonus di 80 Euro mensili ai lavoratori dipendenti: altre indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 9 del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, con il quale è stata prevista la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati.

E’ stato, in tale sede, precisato che per il calcolo del credito spettante ai lavoratori in virtù della disposizione suddetta è necessario far riferimento al periodo di lavoro nell’anno inteso quale insieme dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Quindi, non dovranno essere considerati i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come quelli nei quali vi è stata un’assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Vanno, invece, presi in considerazione nell’ambito dei giorni di lavoro che danno diritto alle detrazioni, i giorni nei quali vi è un’articolazione particolare dell’orario di lavoro, come nell’ipotesi del part time.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro non vanno presi in considerazione i giorni compresi nei periodi per i quali si è già fruito delle detrazioni. Ciò determina che non debba riconoscersi il credito previsto dalla nuova normativa in caso di erogazione di premi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Si presume, infatti, che le detrazioni per lavoro siano state già fruite nel periodo in riferimento al quale sono stati erogati i premi.

L’Agenzia delle Entrate si è occupata anche dei lavoratori che percepiscono delle somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione. Trattandosi di redditi della stessa categoria dei redditi di lavoro dipendente e dando diritto alle relative detrazioni, anche i lavoratori che li percepiscono hanno diritto al credito previsto dalla nuova normativa. In particolare, tale credito deve essere calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014 e tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

Inoltre, in caso di decesso del lavoratore nel corso del 2014, il credito spetterà anche al lavoratore deceduto in relazione al periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata da uno degli eredi.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo alle modalità di calcolo del credito spettante e da erogare in ciascun periodo di paga.

E’ stato ricordato che, per beneficiare del credito previsto dalla normativa, l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni per lavoro. In particolare, l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati deve essere superiore alle detrazioni calcolate sul reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda.

Inoltre, il calcolo del credito spettante deve essere effettuato in maniera diversa a seconda che il reddito complessivo del soggetto non sia superiore a 24.000 Euro o sia superiore a 24.000 Euro, ma inferiore a 26.000 Euro. Nel primo caso, il credito spettante è pari a 640 Euro; nel secondo caso, è pari alla parte dei 640 Euro corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 Euro.

Se, poi, il periodo di lavoro è inferiore all’anno, il credito come sopra determinato deve essere ulteriormente parametrato al numero di giorni di lavoro nell’anno. Quindi, ad esempio, se il reddito complessivo del lavoratore è di 22.000 Euro (questo è uno degli esempi riportati nella Circolare) e il periodo di lavoro nell’anno 2014 è di 120 giorni, il lavoratore avrà diritto soltanto ad una parte del credito, pari a 640 diviso 365 e moltiplicato per 120, ossia a 210,41 Euro.

Anche per determinare l’importo del credito da erogare in ciascun periodo di paga (da maggio a dicembre 2014) occorre tener conto del numero di giorni di lavoro in ciascun periodo di paga. Quindi, se il credito complessivamente spettante è di 640 Euro, l’importo da erogare nei singoli mesi sarà pari a 640 diviso 245 (ossia il numero dei giorni nei quali avviene l’erogazione del credito, da maggio a dicembre), moltiplicato per 31 o per 30, a seconda della durata dei mesi.

Ancora, nella Circolare è stato preso in considerazione il caso in cui il lavoratore sia titolare di redditi di lavoro derivanti da diversi rapporti svolti contestualmente nel corso del 2014. Se il reddito complessivo è superiore al limite previsto dalla legge, comunque il lavoratore non ha diritto al credito e dovrà darne comunicazione ai sostituti d’imposta. Se, invece, il reddito complessivo resta inferiore al limite massimo, il lavoratore deve chiedere ad uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito ed il credito sarà, quindi, riconosciuto da uno soltanto dei datori di lavoro.

E’ stato, inoltre, precisato che ai fini dell’individuazione del reddito complessivo e, quindi, della sussistenza dei presupposti per la concessione del credito, è necessario considerare anche i redditi assoggettati alla cedolare secca.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo al coordinamento della nuova misura con altre misure agevolative.

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