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Novità Irpef - Ires
2 Ottobre 2014

Avvocato da poco, ancora impegnato in studi universitari: applicabili gli studi di settore, ma reddito imponibile presunto da ridurre

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Nella Sentenza n. 20662 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un avviso di accertamento, ai fini dell’Irpef e dell’Irap, emesso nei confronti di un professionista avvocato, sulla base degli studi di settore ed a seguito dell’instaurazione del contraddittorio.

I Giudici d’appello avevano ritenuto legittimo l’accertamento impugnato dal contribuente, ma avevano sensibilmente ridotto il reddito imponibile sulla base della circostanza che l’attività dell’avvocato era iniziata da poco, che vi erano stati costi di avviamento elevati che costituivano investimenti che avrebbero prodotto frutti solo nel futuro, che il contribuente seguiva contemporaneamente degli studi universitari a Roma.

In particolare, riguardo a quest’ultima circostanza, risultava che il contribuente aveva sostenuto otto esami nell’anno oggetto di accertamento ed era tenuto ad una frequenza parziale dei corsi.

La conclusione alla quale era giunta la Commissione era, quindi, che il professionista poteva dedicare meno della metà del proprio tempo al lavoro. Il reddito imponibile da prendere in considerazione, quindi, doveva essere ridotto notevolmente rispetto sia a quello determinato in primo grado, sia al reddito indicato nell’atto impositivo.

La Suprema Corte ha ricordato che l’esito del contraddittorio tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria non condiziona l’impugnabilità dell’atto di accertamento. Il giudice tributario, infatti, può valutare liberamente tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, circostanza che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, il quale non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici.

Nel caso di specie, i Giudici d’appello non sarebbero incorsi negli errori di diritto che gli erano stati contestati dal contribuente, in quanto mentre avevano ritenuto in generale legittimo l’avviso di accertamento, avevano considerato non adeguatamente valutati nel contraddittorio della fase amministrativa alcuni elementi offerti dal contribuente, tali da correggere la determinazione del reddito alla quale era giunto l’ufficio dell’Amministrazione.

La Corte di Cassazione ha, infine, respinto il ricorso proposto dal contribuente e confermato la pronuncia di secondo grado.

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