Nella Risoluzione n. 55 del 29 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 55, del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, in base alla quale le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte su redditi e dell’Irap, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le DTA relative ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento iscritte in bilancio a partire dal 1° gennaio 2013 non rientrano tra le DTA trasformabili in crediti d’imposta ex articolo 2, comma 55, del Decreto Legge n. 225 del 2010. Tali DTA, infatti, devono essere dedotte sin dall’origine dal patrimonio di vigilanza.
Al contrario, le DTA riferite ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento connesse con operazioni già realizzate alla data del 31 dicembre 2012, e rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso a quella data, rientrano tra le DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 55, del Decreto Legge n. 225 del 2010.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche rilevato che resta comunque impregiudicato ogni potere dell’Amministrazione finanziaria che le permetta di verificare che l’affrancamento plurimo del medesimo avviamento non si inserisca in un più ampio disegno elusivo da censurare.