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20 Settembre 2019

Attività finanziarie all’estero: nuovi chiarimenti sul quadro RW e l’IVAFE

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Ancora un quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardo ai redditi derivanti da attività finanziarie di fonte estera.

L’istante ha acquistato delle obbligazioni di due società. Una delle due società ha acquisito l’altra e poi è entrata in crisi. Di conseguenza, è stato predisposto un piano giudiziario di ristrutturazione dei debiti che ha coinvolto anche l’istante quale creditore.

Il quesito riguarda le modalità di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e l’applicazione dell’IVAFE.

Nella Risposta n. 386 del 19 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in vigore nel nostro Paese prevede che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute ad osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando i relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale.

Inoltre, dal 2013, la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia alla liquidazione dell’IVAFE (l’imposta sulle valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e dell’IVIE (l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero).

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, ai fini del monitoraggio fiscale, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività dalle quali derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Tutte queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto di per sé produttive di redditi imponibili in Italia.

Costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti estere, tra i quali i finanziamenti. Tali contratti, pertanto, devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e, in particolare, con il codice “7” destinato ai contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che l’istante, a seguito dell’applicazione del piano di ristrutturazione, non è più un obbligazionista, ma un finanziatore della società in crisi. L’attività finanziaria oggetto dell’interpello appare possedere le caratteristiche tipiche di un contratto di finanziamento.

L’istante, pertanto, dovrà indicare questa attività nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi e potrà segnalare che i redditi derivanti da tale attività finanziaria saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. In più, gli importi in valuta estera dovranno comunque essere indicati con il controvalore in Euro.

Rispetto all’IVAFE, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che occorre fare riferimento alla definizione di “prodotti finanziari”. Rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari, gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Tra gli strumenti finanziari vi sono i valori mobiliari.

Nel caso specifico, affinché si possa parlare di valore mobiliare, il prestito effettuato dall’istante dovrà disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in questo caso, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il prestito potrà essere qualificato come prodotto finanziario e sarà dovuta l’imposta in questione con l’aliquota del 2 per mille.

Altrimenti, l’istante dovrà provvedere soltanto ad adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando l’apposita casella del quadro RW (colonna 20).

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che se il contribuente è tenuto a presentare il modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello.

Se, invece, il contribuente istante è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o ha utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio fiscale, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

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