Nella Risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha riportato alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione tramite modello 730/2014, a seguito di una serie di quesiti che le sono stati posti dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale, dai professionisti abilitati e da altri operatori del settore.
In primo luogo, è stata ricordata la normativa secondo la quale, a partire dall’anno 2014, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione (modello 730) ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato.
Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che effettua l’assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica la delega di versamento tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o deve, almeno dieci giorni prima del termine di pagamento, consegnare la delega di versamento compilata al contribuente che potrà effettuare direttamente il pagamento.
I termini di pagamento sono quelli previsti in via ordinaria per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013.
I rimborsi verranno effettuati dall’Amministrazione finanziaria sulla base dei risultati finali delle dichiarazioni.
Inoltre, è stato precisato che è possibile presentare il modello 730 integrativo se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra la presentazione del modello 730 originario ed il 27 ottobre. Nel modello 730 integrativo dovrà essere contrassegnato il codice 1 e dovrà essere barrata la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto”. Anche in questo caso, il rimborso sarà effettuato dall’Amministrazione finanziaria.
Se, invece, è stato presentato il modello 730 originario in assenza di un sostituto d’imposta e, entro il 27 ottobre, il contribuente ha un nuovo sostituto, può essere presentato un 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e il rimborso sarà effettuato dal nuovo sostituto d’imposta.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in riferimento ai controlli per i rimborsi derivanti da 730 di importo complessivamente superiore a 4.000 Euro, che i rimborsi derivanti da dichiarazioni che non presentano richieste di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze da precedenti dichiarazioni, continueranno ad essere comunque rimborsati dai sostituti d’imposta con le retribuzioni, nei tempi ordinari.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo ai rimborsi effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, alle compensazioni, agli obblighi ed alle modalità di conservazione della documentazione da parte dei Caf e e dei professionisti abilitati, alle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.