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25 Ottobre 2019

Assegnazione azioni ai dipendenti a seguito di stock option: delineato il corretto trattamento tributario

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato un quesito riguardante l’assegnazione di azioni ai dipendenti.

La società istante è una società per azioni che ha deliberato, nel 2015, un piano di stock option a favore di due suoi dirigenti. L’assegnazione delle opzioni è stata effettuata a titolo gratuito.

A giugno del 2018, tutti gli azionisti della società istante hanno sottoscritto un contratto preliminare per la cessione delle proprie azioni ad una società inglese o al soggetto da questa designato. Ad ottobre del 2018, il Consiglio di Amministrazione della società istante, preso atto del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di stock option, ha deliberato di procedere con l’aumento di capitale riservato ai suddetti dirigenti mediante l’emissione di nuove azioni.

Quindi, è stata data esecuzione al contratto preliminare di cessione delle azioni. La società di diritto inglese acquirente ha liquidato alla società istante parte del corrispettivo spettante ai dirigenti per l’acquisto delle nuove azioni emesse in relazione al piano di stock option, in modo tale che la seconda società possa eseguire il versamento dell’Irpef presuntivamente applicabile ai redditi conseguiti dai dirigenti.

Il quesito riguarda il corretto trattamento tributario da applicare all’assegnazione, con contestuale cessione, delle azioni relative al piano di stock option.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 427 del 25 ottobre 2019, ha dapprima evidenziato che vi possono essere diversi piani per coinvolgere i dirigenti delle società negli incrementi di valore delle società medesime o nei loro profitti. Questi piani possono prevedere l’assegnazione di diritti di acquistare degli strumenti finanziari al raggiungimento di determinati obiettivi (stock option) e di strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati.

La questione da considerare è se gli eventuali profitti debbano essere inquadrati tra i redditi di lavoro dipendente o tra i redditi di natura finanziaria.

Se, per ottenere l’assegnazione dei titoli, è necessario lo status di lavoratore, si deve riconoscere come reddito di lavoro dipendente il valore di quanto è stato assegnato, al netto di quanto è stato corrisposto dal dipendente o di quanto è stato trattenuto dal datore di lavoro o da terzi.

I proventi a carattere ricorrente delle azioni o strumenti finanziari sono da qualificare come redditi di capitale, mentre, qualora le azioni o strumenti finanziari siano venduti, il maggiore valore ottenuto rispetto al valore di acquisto originario è da assoggettare a tassazione ed è di natura finanziaria, così che è da ricondurre ai redditi diversi di natura finanziaria.

Dei dubbi sorgono qualora gli strumenti finanziari siano con diritti patrimoniali rafforzati. Vi sono dei casi previsti dalla normativa in materia, nei quali i proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati, nel rispetto di determinate condizioni, si considerano in ogni caso come redditi di capitale o come redditi diversi. Si tratta di una presunzione legale che, però, vale esclusivamente per i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati e non riguarda il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti finanziari che deve essere ricompreso, in base ai principi generali, tra i redditi di lavoro dipendente.

In particolare, è stato ricordato il principio di omnicomprensività affermato all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo il quale le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.

Quindi, sia gli emolumenti in denaro che quelli in natura, come le azioni offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò vale anche quando la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che l’assegnazione delle azioni nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente beneficiava, fino al 2008, di un particolare regime fiscale di favore. In particolare, qualora l’assegnazione delle azioni veniva effettuata nei confronti di determinati lavoratori dipendenti o assimilati, individuati discrezionalmente dalla società che promuoveva l’operazione, piuttosto che alla generalità dei dipendenti, si applicava una particolare regola prevista in materia di stock option.

Questa regola consisteva nella possibilità di applicare, in presenza di determinate condizioni, l’esenzione di una parte del reddito di lavoro dipendente nella misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell’assegnazione, e l’ammontare che veniva corrisposto dal dipendente. La disposizione che prevedeva questa regola, però, è stata abrogata e, quindi, questi proventi si devono considerare imponibili e si devono ricondurre alla categoria dei redditi di lavoro dipendente.

Sono imponibili anche i proventi percepiti da coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come gli amministratori delle società.

Rispetto all’individuazione di ciò che deve essere assoggettato a tassazione, per i compensi in natura bisogna guardare al loro valore normale. Per le azioni non quotate, come quelle del caso specifico, il valore normale deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società e, per le società di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti. Inoltre, non si deve guardare al patrimonio netto contabile della società, ma al patrimonio netto effettivo di essa.

Il valore del patrimonio netto della società dovrà risultare da una relazione giurata di stima.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, quando il lavoratore dipendente riceve delle azioni a seguito della partecipazione ad un piano di stock option, la differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore sarà da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente da assoggettare alla normale tassazione Irpef.

Nel caso specifico, a seguito dell’esercizio dell’opzione, i dirigenti non sono titolari di azioni con diritti patrimoniali rafforzati e, pertanto, non opera la presunzione della qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi.

L’assegnazione e la contestuale vendita delle azioni in questione, invece, deve essere esaminata secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, la differenza tra il valore normale delle azioni assegnate ai dirigenti, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, ed il prezzo di sottoscrizione rappresenterà per gli stessi dirigenti reddito di lavoro dipendente o assimilato al reddito di lavoro dipendente.

Quindi, la società istante dovrà operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef.

Esercitato il diritto d’opzione, i nuovi azionisti verranno tassati secondo le regole ordinarie, sia per quanto riguarda la percezione di eventuali dividendi durante il possesso dei titoli, sia per quanto riguarda l’eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione dei titoli. Nel caso specifico, in particolare, nel quale si verifica contestualmente l’esercizio dell’opzione e la cessione delle azioni, può realizzarsi una plusvalenza imponibile, assoggettabile ad imposta sostitutiva, soltanto sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore normale delle stesse azioni risultante dalla perizia giurata.

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