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4 Giugno 2016

Anomalie negli studi di settore del triennio 2012-2014: arrivano le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016, sono state approvate le tipologie di comunicazioni riguardanti le anomalie nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.

Si ricorda che già con un Provvedimento del 18 giugno 2015, in attuazione di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2015, erano state individuate le modalità con le quali elementi ed informazioni relativi ad anomalie negli studi di settore, in possesso dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero stati messi a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza.

Le comunicazioni delle anomalie sono state previste dal legislatore al fine di assicurare maggiore trasparenza  e correttezza nei confronti dei contribuenti, semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Ciò che si intende fare informando i contribuenti delle anomalie riscontrate è, infatti, di invogliarli a rimediare spontaneamente agli eventuali errori od omissioni, mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso, o di dare loro la possibilità di chiarire le anomalie medesime, fornendo all’Amministrazione finanziaria le informazioni delle quali quest’ultima non è in possesso.

Il Provvedimento del 1° giugno 2016 è volto ad individuare le anomalie relative agli studi di settore degli anni 2012, 2013 e 2014 che saranno comunicate ai contribuenti, mediante la pubblicazione nel loro “Cassetto Fiscale”, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, le comunicazioni delle anomalie sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’intermediario, tramite il servizio Entratel, qualora il contribuente abbia scelto di delegare l’intermediario a ricevere tali comunicazioni, in sede di dichiarazione dei redditi presentata l’anno scorso, in riferimento ai redditi del 2014, e qualora l’intermediario, nella medesima dichiarazione, abbia accettato di ricevere tali comunicazioni.

In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate comunica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del contribuente che la sezione del suo “Cassetto Fiscale” dedicata agli studi di settore è stata aggiornata.

Le tipologie di anomalie individuate con il Provvedimento del 1° giugno 2016 sono 62. E’ precisato che qualora il contribuente sia interessato da più tipologie di anomalie verrà elaborata una sola comunicazione. Le anomalie riguardano principalmente:

  • le incongruenze tra le esistenze iniziali e le rimanenze finali;
  • le incoerenze nella gestione del magazzino;
  • le incoerenze relative al valore dei beni strumentali;
  • le incoerenze riguardo all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;
  • le incongruenze riguardo ai dati indicati con riferimento alla presenza di soci, alla percentuale di lavoro da loro prestata, all’assenza di altro personale ed al numero di giorni di apertura dell’attività;
  • la mancata indicazione di dati rilevanti ai fini degli studi di settore (come il numero delle ore settimanali dedicate all’attività o il numero delle settimane di lavoro nell’anno);
  • l’indicazione della causa di esclusione 7 (“Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività”) per escludere l’applicazione degli studi di settore per l’intero triennio 2012-2014;
  • le incongruenze relative al costo del venduto;
  • la mancata indicazione delle superfici degli immobili presi in locazione qualora siano state indicate delle spese per la locazione degli immobili;
  • la mancata indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • le incongruenze tra i dati indicati nel quadro dedicato agli elementi contabili e quelli dichiarati nel quadro dedicato alla congiuntura economica;
  • le incongruenze tra lo studio di settore presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso dalle comunicazioni in questione i contribuenti che:

  • nel frontespizio del modello relativo allo studio di settore hanno selezionato i codici 1, 2, 3, 4 e 5 (ossia si trovano nelle seguente ipotesi: inizio dell’attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso del medesimo periodo d’imposta; cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa attività nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti; periodo d’imposta diverso da dodici mesi; cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla cessazione);
  • alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita Iva o sono deceduti;
  • sono stati già interessati da analoghe comunicazioni negli anni 2014 e 2015;
  • hanno presentato il modello degli studi di settore per il 2014 indicando una causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore (ad eccezione del caso in cui sia stata rilevata l’anomalia relativa alla causa di esclusione 7);
  • hanno barrato in uno dei periodi d’imposta per i quali è stato elaborato lo specifico criterio la voce dedicata all’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile nel periodo d’imposta precedente, nel quadro degli ulteriori dati specifici;
  • hanno compilato la scheda delle annotazioni in Gerico per tutte le annualità oggetto di segnalazioni o per le medesime annualità hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito programma.
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