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Novità Irpef - Ires
9 Novembre 2018

Ammortamento dei nuovi treni: le regole per distinguere la parte trainante da quella trainata

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L’Agenzia delle Entrate ha trattato una questione relativa all’ammortamento di beni tecnologicamente avanzati, pubblicando il principio di diritto n. 8 del 21 settembre 2018.

L’attenzione è posta sulla circostanza che vi sono alcuni beni che non sono inquadrabili nello schema previsto dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, ai fini dell’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento, trattandosi di beni unitari, ma dotati di funzioni composite.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento ai convogli ferroviari di nuova generazione che si caratterizzano per essere a “composizione bloccata” (non suscettibili di diverso assemblaggio) ed a “trazione diffusa” (con elementi di trazione distribuiti nei diversi vagoni del convoglio e non concentrati esclusivamente nel locomotore).

La questione si pone riguardo all’individuazione della quota di investimento imputabile alla parte “trainante” del convoglio ferroviario e della quota di investimento imputabile alla parte “trainata”. Alla parte motrice è applicabile il coefficiente del 10 %, mentre il “materiale rotabile trainato” è soggetto al coefficiente del 7,5 %.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per l’individuazione dell’una o dell’altra parte del treno, occorre fare riferimento ai dati desumibili dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli rilasciata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Si tratta, infatti, di un documento ufficiale di un organismo terzo, basato su definizioni tecniche che non sono discutibili, e dal quale è possibile ricavare la distinzione sostanziale tra “elementi motore” ed “elementi trainati”.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda l’applicazione dell’agevolazione del super ammortamento.

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