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Novità Irpef - Ires
10 Aprile 2015

Agevolazioni per le imprese delle Zone Franche Urbane: diversi limiti alle compensazioni non sono applicabili

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 36 del 3 aprile 2015, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate, tramite modello F24, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l’applicabilità dell’obbligo del visto di conformità della dichiarazione, in caso di compensazioni per importi superiori a 15.000 Euro, ed il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 Euro.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane consistono nell’esenzione dall’imposizione del reddito e del valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell’attività esercitata dalle imprese nelle Zone Franche Urbane, nell’esenzione dall’Imu per gli immobili situati nelle Zone Franche Urbane posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività, e nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le agevolazioni in questione sono fruibili mediante modello F24 “telematico” e, in particolare, mediante la riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle imposte per le quali si gode dell’esenzione (Irpef/Ires, Irap, Imu) ed ai contributi per i quali è previsto l’esonero.

Lo scomputo dei versamenti ha, pertanto, natura agevolativa ed è assimilabile ad una compensazione verticale.

La conclusione espressa dall’Agenzia è che tali compensazioni, proprio per la loro particolare natura, non sono assoggettate all’obbligo di apposizione del visto di conformità, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Per le stesse ragioni, le compensazioni in questione non sono soggette al limite di 250.000 Euro previsto per i crediti agevolativi che devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Tali agevolazioni devono, invece, essere indicate in un prospetto del quadro RS.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali compensazioni non soggiacciono neanche al limite generale di cui all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, attualmente pari a 700.000 Euro.

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