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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
22 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

I codici tributo per versare il dovuto agevolazioni IRAP

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Nel contesto delle agevolazioni relative all’Irap previste dal decreto “Rilancio”, sono stati introdotti dei codici tributo per il pagamento delle somme dovute in seguito a un controllo sostanziale sulle agevolazioni Irap stabilite dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020.

In particolare, la normativa prevede l’esenzione dal pagamento del saldo Irap per il periodo fiscale che si conclude il 31 dicembre 2019, ma richiede comunque il versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo fiscale e della prima rata dell’acconto Irap relativo al periodo fiscale successivo a quello che termina il 31 dicembre 2019.

Agevolazioni IRAP: i codici tributo per pagare il dovuto, decreto Rilancio

La risoluzione n. 52/E, emessa il 18 settembre 2023, ha istituito dei codici tributo che devono essere utilizzati per versare le somme dovute in caso di recupero di agevolazioni indebitamente usufruite, comprensive degli interessi correlati e delle sanzioni previste per l’omesso versamento, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1 del Dlgs n. 471/1997. Di seguito sono elencati i codici tributo creati:

  1. “5063” – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale.
  2. “5064” – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale.
  3. “5065” – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale.
  4. “5066” – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale.

Come compilare il modello F24 per le agevolazioni IRAP

La risoluzione fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24. I nuovi codici tributo devono essere inseriti nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24, con specifiche indicazioni riguardanti il periodo fiscale di riferimento e altre informazioni necessarie.

Ricordiamo che questi codici tributo sono utilizzati per effettuare i pagamenti delle somme dovute a seguito di controlli sulle agevolazioni Irap e includono interessi e sanzioni, come richiesto dalla normativa vigente.

È stata istituita una serie di codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di controlli sostanziali sulle agevolazioni previste dall’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, utilizzando il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

L’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che, per determinate categorie di soggetti e in determinate condizioni, è possibile esonerare il pagamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tuttavia, è comunque richiesto il versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta e della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, bisogna indicare:

Nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, bisogna indicare:

  • Campo “tipo”, la lettera “R”.
  • Nel campo “elementi identificativi”, non si inserisce alcun valore.
  • Campo “codice”, uno dei codici tributo creati con questa risoluzione.
  • Nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”:
    • Il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”.
    • Il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”.
  • Nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, vanno inserite le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.
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