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10 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Agente sportivo rientrato in Italia: sì al regime per lavoratori impatriati per i redditi di lavoro autonomo.

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Un procuratore sportivo italiano residente prima all’estero e poi in Italia può fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati? E come possono essere qualificati i redditi prodotti nell’esercizio di tale attività di procuratore/agente sportivo?

A porre i quesiti è un cittadino italiano residente all’estero che ha svolto l’attività di procuratore sportivo in Italia come lavoratore autonomo con partita Iva fino al 2010 e poi come amministratore unico di una società da lui stesso costituita. Dal 2014, l’istante risiede all’estero dove svolge l’attività di procuratore sportivo attraverso una società inglese. Dal 2014 al 2022 è stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per poi acquisire dal 2022 la residenza fiscale nel nostro Paese. In Italia ha avviato un’attività organizzata in forma individuale con una sola collaboratrice che svolge le funzioni di segretaria. Tale attività non costituisce stabile organizzazione della società inglese che, tra l’altro, è in liquidazione. L’attività di procuratore sarà ora svolta prevalentemente in Italia, con qualche spostamento all’estero.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 315 del 31 maggio 2022, ha ricordato la disciplina del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati. Le condizioni attualmente richieste affinché si possa usufruire del regime speciale sono il trasferimento della residenza fiscale in Italia; il non essere stato residente nel nostro Paese nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni; lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del regime speciale i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra Unione Europea con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio delle informazioni in materia fiscale che: siano in possesso di un titolo di laurea ed abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più oppure che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione dopo la laurea.

Quando alla durata di applicazione dell’agevolazione, il regime è fruibile dai contribuenti per un quinquennio dal periodo d’imposta nel quale si è trasferita la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, con riferimento all’attività di agente sportivo, il Decreto Legislativo n. 37 del 2021 ha disciplinato le misure riguardanti i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo. Si tratta di una disciplina che troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2023. Secondo tale disciplina, l’agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. Nello svolgimento della sua attività, l’agente sportivo utilizza delle specifiche competenze professionali che rendono rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione resa al cliente.

Inoltre, l’agente sportivo, per svolgere la sua professione, deve essere iscritto in un apposito Registro nazionale istituito presso il Coni. L’iscrizione presuppone il superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertare l’idoneità dell’agente.

Tutte le regole relative all’iscrizione in tale Registro nazionale, alla durata ed alle modalità di rinnovo, alle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione, saranno definite in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica che verrà da esso delegata in materia di sport.

Fin quando non verrà emanata tale disciplina di attuazione ed integrazione, continueranno a trovare applicazione le disposizioni del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 e saranno validi i titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo che sono stati già rilasciati.

In base alla nuova disciplina, il contratto di mandato sportivo deve essere redatto per iscritto e contenere un termine di durata non superiore a due anni. Inoltre, può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. Può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo. Se tale clausola non sussiste, il contratto deve intendersi a titolo non esclusivo.

E riguardo ai compensi conseguiti dal procuratore nell’esercizio della propria attività? I compensi sono stabiliti dalle parti in modo forfetario o in termini percentuali rispetto al valore della transazione, nel caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure rispetto alla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo che risulta dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.

Tutto ciò porta ad affermare che l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha compiutamente regolamentato.

Pertanto, i redditi conseguiti nell’esercizio di tale attività, qualora non sussista un vincolo di subordinazione, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

Riguardo al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora l’istante presenti tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio dell’attività di agente sportivo svolta in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 %, a partire dal 2022, ossia dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

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