L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi nel corso della procedura di adozione.
In particolare, il quesito è stato posto da un’Associazione che si occupa di adozioni internazionali e riguarda la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per gli incontri successivi all’adozione finalizzati alla verifica del corretto inserimento del minore adottato.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 85 del 9 ottobre 2019, ha ricordato che nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi è previsto che è deducibile dal reddito complessivo, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, il 50 % delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.
In una precedente Risoluzione era stato chiarito che, ai fini della deduzione delle spese in questione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, dal momento che è possibile dedurre tali spese a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura di adozione ed indipendentemente dall’esito della procedura stessa.
Sono deducibili tutte le spese sostenute a partire dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all’adozione che è il momento che segna l’inizio della procedura di adozione.
Per quanto riguarda ancora la procedura di adozione internazionale, questa può considerarsi conclusa con l’acquisizione dello status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia nel nostro Paese, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni competente, del provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera, se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia. Se, invece, l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i Minorenni competente riconosce il provvedimento adottato dall’autorità straniera come affidamento preadottivo. L’affidamento preadottivo ha la durata di un anno al termine del quale, se il Tribunale ritiene che la permanenza nella famiglia che ha accolto il minore sia conforme all’interesse di quest’ultimo, pronuncia l’adozione e così conclude la procedura.
Ancora, sono deducibili tutte le spese sostenute, debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato a seguire la procedura di adozione, che siano finalizzate all’adozione del minore, come le spese per la traduzione dei documenti o per i trasferimenti ed i soggiorni.
Inoltre, è stato chiarito in precedenza che non sono deducibili le spese connesse alle relazioni ed agli incontri successivi al provvedimento di adozione che sia stato emesso dall’autorità straniera o alla pronuncia di adozione del Tribunale per i Minorenni. Si tratta, infatti, in questo caso, di oneri dei genitori adottivi rientranti nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, per i quali è riconosciuta già la detrazione fiscale per carichi di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, tenuto conto anche di quanto rilevato dall’Associazione istante secondo la quale, nella procedura di adozione internazionale, alcuni Paesi stranieri di origine dei minori richiedono specificamente l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni dei minori adottati e sul livello di integrazione nelle nuove famiglie, anche successivamente all’acquisizione dello status di genitore adottivo.
Alcuni accordi internazionali, infatti, prevedono espressamente l’impegno di trasmettere, tramite gli enti autorizzati o le autorità centrali, al Paese di origine del minore adottato, delle informazioni sull’inserimento del minore nel nuovo contesto familiare e sociale, secondo delle scadenze periodiche.
Così gli enti autorizzati acquisiscono direttamente dai genitori adottivi un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano, per tutto il periodo necessario previsto dall’accordo internazionale con il Paese estero di provenienza del minore adottato, a fornire a tali enti le notizie che verranno poi utilizzate per predisporre le relazioni periodiche in questione.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, evidenziato che già in due precedenti Circolari del 2018 e del 2019, alla luce di tali considerazioni, sono state riconosciute come deducibili le relative spese, come tutte le altre spese documentate finalizzate all’adozione dei minori. Si tratta, infatti, di verifiche periodiche che costituiscono un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che sono deducibili le spese relative alla verifiche successive al provvedimento di adozione se, in base all’accordo stipulato con il Paese di origine del minore adottato, i genitori adottivi sono tenuti a consentire tali verifiche periodiche, in quanto adempimenti necessari all’espletamento della procedura di adozione internazionale.